Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro irrogata dalla Consob a un ex consigliere di amministrazione di una banca per asserita violazione dell'art. 94, comma 2, TUF, in relazione a documenti di registrazione e prospetti di base relativi a un'offerta al pubblico di obbligazioni. Secondo l'autorità, nei documenti del 2014 e del 2015 erano omesse informazioni essenziali sull'esistenza, entità ed effetti del cosiddetto "capitale finanziato", cioè dei finanziamenti erogati dalla banca alla clientela per sottoscrivere o acquistare azioni proprie. Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito con due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 94, commi 2 e 8, e 191, comma 2, TUF, oltre che dell'art. 1 l. 689/1981, sostenendo che la responsabilità per il prospetto graverebbe solo sull'emittente, sull'offerente, sul garante e sui soggetti espressamente responsabili delle informazioni, non su un amministratore senza deleghe, tanto più rispetto a un prospetto predisposto in parte prima del suo ingresso in carica; ha inoltre contestato che la Corte d'appello avesse di fatto imputato una responsabilità oggettiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, invocando la natura sostanzialmente penale della sanzione e quindi l'applicazione della lex mitior introdotta dal d.lgs. 72/2015, mediante l'art. 190-bis TUF, più favorevole agli esponenti aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla seconda censura e ha assorbito il secondo. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva confermato la sanzione per una violazione diversa da quella contestata e sanzionata dalla Consob: l'illecito accertato in sede di merito era stato ricondotto all'art. 94, comma 7, TUF, relativo all'obbligo di inserire un supplemento per fatti nuovi, errori o imprecisioni sopravvenuti dopo l'approvazione del prospetto, mentre la sanzione amministrativa era stata irrogata per la violazione dell'art. 94, comma 2, TUF, cioè per la redazione di un prospetto privo delle informazioni necessarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 94, comma 2, d.lgs. 58/1998 (TUF)
"Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che... sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio"
sanziona l'omessa vigilanza sulle modalità di redazione del prospetto, quando il documento non contenga tutte le informazioni necessarie previste dalla legge.
art. 94, comma 7, d.lgs. 58/1998 (TUF)
"qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione... deve essere menzionato in un supplemento del prospetto"
norma diversa da quella contestata; riguarda l'obbligo di supplemento per fatti nuovi o imprecisioni sopravvenute dopo l'approvazione del prospetto.
art. 94, comma 8, d.lgs. 58/1998 (TUF)
richiama una responsabilità civile verso gli investitori per i danni derivanti dall'affidamento sul prospetto, non la responsabilità per illecito amministrativo.
art. 191, comma 2, d.lgs. 58/1998 (TUF)
base del potere sanzionatorio della Consob nel procedimento richiamato nella decisione.
le sanzioni amministrative si ascrivono alle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta illecita.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della lex mitior, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 190-bis d.lgs. 58/1998 (TUF)
norma sopravvenuta e più favorevole richiamata dal ricorrente; la sua applicazione non è stata esaminata per l'assorbimento del motivo.
riforma sopravvenuta richiamata per sostenere il regime sanzionatorio più favorevole agli esponenti aziendali.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative TUF, la responsabilità è personale: l'illecito si ascrive alla persona fisica che abbia posto in essere la condotta integrante la violazione, non all'ente di appartenenza per il solo fatto della carica rivestita.
- Quando la contestazione amministrativa riguarda una specifica violazione normativa, il giudice non può confermare la sanzione qualificando i fatti come integrazione di una disposizione diversa e non contestata; la corrispondenza tra fatto contestato e norma applicata è essenziale.
- L'art. 94, comma 2, TUF punisce la redazione o la mancata vigilanza sulla redazione di un prospetto privo delle informazioni necessarie, mentre l'art. 94, comma 7, TUF disciplina un obbligo successivo e distinto di supplemento per fatti nuovi, errori o imprecisioni sopravvenuti.
- La responsabilità civile da prospetto di cui all'art. 94, comma 8, TUF è distinta dalla responsabilità per illecito amministrativo e non può essere utilizzata per ampliare il novero dei soggetti sanzionabili.
- Se il primo motivo comporta la cassazione della decisione per erronea applicazione della norma sanzionatoria, diviene assorbito l'esame di eventuali questioni sulla lex mitior e sulla natura sostanzialmente penale della sanzione.
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