Cassazione Civile, Sentenza n. 27651/2024 del 24/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Società 2000 s.r.l. impugnava due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010 e 2011 che contestavano maggiori ricavi (€ 664.374 per il 2010 e € 379.728 per il 2011) con conseguenti maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni. La società deduceva: (i) che l'accertamento illegittimamente le aveva imputato operazioni ascrivibili a terzi (Jesse s.p.a.), dunque mancava opponibilità e prova a suo carico; (ii) che l'accertamento analitico-induttivo era infondato perché non era stato fatto un inventario generale e la percentuale di ricarico era riferita a una sola tipologia merceologica; (iii) che dovevano essere esclusi od attenuati gli strumenti sanzionatori per effetto dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 in relazione alla responsabilità imputabile al commercialista incaricato della contabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello della società. In sintesi: (i) il primo motivo è infondato perché la CTR ha accertato autonomamente gravi irregolarità contabili e acquisti non contabilizzati della stessa Società 2000 s.r.l., circostanze che giustificano l'accertamento induttivo; (ii) il secondo motivo è respinto ritenendo legittimo il calcolo induttivo dei ricavi e l'applicazione della percentuale di ricarico (85%), indicata anche dall'amministratore della società; (iii) il terzo motivo è infondato poiché la mancata tenuta dei registri era talmente macroscopica da escludere l'assorbente responsabilità del commercialista e perché non risultano elementi sufficienti per ritenere applicabile l'esimente dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di legittimità (compenso liquidato in euro 10.000,00) e ad ulteriori oneri processuali indicati in dispositivo.
Norme richiamate
d.P.R. 29/09/1973, n. 600 - art. 42 e art. 43
Richiamate in relazione ai poteri di accertamento e alle modalità di rettifica; la Corte conferma che l'accertamento induttivo è legittimo in presenza di irregolarità contabili che rendono inattendibile la contabilità
d.P.R. 29/09/1973, n. 600 - art. 39 (commi 1 e 2)
Norma che consente il metodo induttivo quando mancano o sono incomplete scritture contabili obbligatorie; la Corte ne riconosce l'applicazione nel caso di inesistenza o incompletezza degli inventari e scritture di magazzino
Richiamato come riferimento normativo per la possibilità di ricostruzione induttiva anche in materia IVA, confermando la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di scritture carenti
d.lgs. 18/12/1997, n. 472 - art. 6, comma 3
Norma sull'esimente per l'inadempimento imputabile esclusivamente a un soggetto terzo; la Corte ne nega l'applicazione perché le violazioni erano macroscopiche e la società non ha dimostrato l'assenza di culpa in vigilando né l'esito della denuncia al professionista
Richiamato per qualificare il libro degli inventari tra le scritture obbligatorie la cui indisponibilità autorizza l'accertamento induttivo
Richiamato in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici utilizzate dall'Amministrazione per integrare l'accertamento
codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5
Richiamato come criterio di censura in Cassazione (vizi di motivazione e false applicazioni di norme), la Corte valuta i motivi e li ritiene inidonei a invertire il giudizio di merito
d.P.R. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater
Richiamato in dispositivo per dare atto degli ulteriori presupposti processuali relativi al versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- L'amministrazione fiscale può ricorrere al metodo induttivo quando mancano o sono irregolari le scritture di magazzino o l'inventario: l'incompletezza contabile rende inattendibili le risultanze e sposta l'onere probatorio sul contribuente.
- La ricostruzione del reddito mediante percentuali di ricarico è legittima anche se basata su campioni o su dati desunti da accertamenti, purché la metodologia sia coerente e plausibile e, se possibile, ancorata a elementi concreti (es. dichiarazioni dell'amministratore, riscontri ispettivi).
- L'attribuzione di operazioni a carico del contribuente non è automaticamente illegittima se l'Ufficio dimostra, con accertamento autonomo, irregolarità e acquisti non contabilizzati relativi allo stesso contribuente; la mera circostanza che terzi siano coinvolti non esclude l'accertamento a carico della società controllata.
- L'esimente per l'inadempimento imputabile ad un professionista (art. 6, co.3 d.lgs. 472/1997) richiede prova concreta: denuncia tempestiva all'autorità giudiziaria, mancanza di culpa in vigilando da parte del contribuente e elementi processuali che attestino l'effettiva responsabilità esclusiva del terzo.
- Errori di qualificazione del tipo di accertamento (analitico vs induttivo) tra giudici di merito non sono automaticamente rimesse in causa in Cassazione se la valutazione probatoria complessiva è coerente e supporta la decisione.
- La mancata o carente comparsa in udienza del ricorrente non impedisce alla Corte di decidere sulle conclusioni depositate nel ricorso; le spese seguono la soccombenza.
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