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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27563/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che confermava/supplementava la decisione disciplinare della COREDI: il notaio Pastore era contestato per (a) aver fatto registrare un testamento presso l'ufficio secondario di Pescara anziché nella sede principale; (b) omessa o insufficiente assistenza alla sede di Roseto; (c) perdita del dovere di imparzialità per aver svolto prestazioni ricorrenti presso "terzi"; (d) aver autenticato circa 100 mutui "unilaterali" in forma di scrittura privata autenticata con dispensa dalla lettura; (e) eccessivo numero di atti in un anno lesivo della personalità della prestazione. La COREDI aveva assolto sul punto d) e irrogato censura e sospensioni per gli altri addebiti; la Corte d'Appello, accogliendo il reclamo incidentale, ritenne il notaio responsabile per tutti e cinque gli addebiti e aggravò la sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo (spostamento atti verso ufficio secondario) con la conseguente cassazione per quella parte e ha stabilito che la norma primaria (legge notarile: art.26/61) contiene la disciplina sanzionatoria applicabile (art.137) e non una autonoma sanzionabilità del solo articolo deontologico (art.13 CD). Ha inoltre accolto il terzo motivo nella parte in cui la Corte d'Appello aveva equiparato automaticamente ogni atto fuori sede alla stipula "presso terzi" e aveva rilevato omissione informativa non contestata; su questo punto ha cassato la decisione e disposto il rinvio per nuovo esame. Gli altri motivi (in particolare quelli relativi a omessa assistenza alla sede, personalità della prestazione ed uso sistematico della scrittura privata per i mutui) sono stati respinti: la Cassazione ha ritenuto congrue le valutazioni di merito che avevano confermato la responsabilità disciplinare su tali profili. Alcune censure (es.: attenuanti, continuazione, oblazione) sono state dichiarate assorbite o rinviate al giudice di merito. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso (cassazione e rinvio su punti specifici), conferma delle principali colpe disciplinari su altri capi e rimessione al giudice di rinvio per nuova determinazione delle sanzioni conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 26 legge notarile

    "È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio."

    Disciplina il divieto di spostare atti dalla sede principale: la Corte evidenzia che la norma primaria regola anche la custodia e contiene la sanzione applicabile per le violazioni connesse alla mancata assistenza alla sede

  • art. 61 legge notarile

    Richiamato come parte della disciplina sulla custodia e sicurezza degli atti presso la sede principale; integrato con art.26 nel ragionamento della Corte

  • art. 13 codice deontologico (CD)

    È norma deontologica che vieta il trasferimento di atti alla sede secondaria; la Cassazione la considera norma chiarificatrice di un divieto già contenuto nella legge e non idonea a imporre una sanzione autonoma rispetto alla legge notarile

  • art. 36 legge n. 346/2000 (DPR n. 340/2000 citato)

    "Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria ... è fatto divieto ai notai ... di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati"

    Conferma il principio generale di divieto di asportazione degli atti dai locali di custodia, usato dalla Corte per sostenere che lo spostamento verso uffici secondari rientra nel divieto di custodia

  • art. 135 legge notarile

    Norma generale sulle sanzioni disciplinari richiamata quale riserva per la sanzione qualora la norma deontologica non preveda espressamente la sanzione; la Corte chiarisce però che, se la disposizione primaria (legge) disciplina la fattispecie, è quella che contiene la sanzione applicabile

  • art. 137 legge notarile

    Prevede sanzioni pecuniarie: la Corte ordina che, per la violazione consistente nello spostamento di atti, vada applicata la disciplina sanzionatoria della legge (art.137) e non una sanzione autonoma sul solo base deontologica

  • art. 6 codice deontologico

    "Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello..."

    Impone l'obbligo di assistenza personale allo studio anche oltre gli orari fissi; la Corte lo utilizza per valutare l'adeguatezza della presenza del notaio nella sede principale

  • art. 9 codice deontologico

    "È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede"

    Vieta la presenza in uffici secondari nei giorni di assistenza alla sede; la Corte la ritiene norma speciale rispetto all'art.26 e ne riconosce efficacia sanzionatoria autonoma quando la condotta sia sistematica

  • art. 31 lett. f) codice deontologico

    Proibisce lo svolgimento di prestazioni ricorrenti presso soggetti terzi; la Corte chiarisce che la nozione di "terzi" non comprende le sedi delle parti contraenti e limita la portata del divieto a soggetti privi di collegamento diretto con l'atto

  • art. 47 legge notarile

    Disciplina la personalità della prestazione e la responsabilità del notaio nel ricevere l'atto in presenza delle parti; la Corte lo applica per valutare l'eccessivo numero di atti e la possibile lesione della personalità della prestazione

  • artt. 14 lett. b), 41, 42, 47, 48 codice deontologico

    Richiamate in relazione ai doveri di diligenza, imparzialità, informazione e lettura dell'atto: la Corte le impiega per valutare la correttezza della forma adottata per i mutui e la qualità della prestazione

  • art. 147 lett. b) legge notarile

    Norma sanzionatoria utilizzata in combinato con le norme deontologiche per configurare la responsabilità disciplinare in presenza di condotte sistematiche (es. attività in uffici secondari)

  • art. 153 co. 3 legge notarile

    Richiamata in relazione alle competenze e alle sanzioni disciplinari; menzionata nel quadro normativo di responsabilità

  • DPR n. 115/2002 art. 13 co. 1-quater

    Richiamato nel motivo sull'eventuale raddoppio del contributo unificato; la Corte esamina se ricorrono i presupposti per tale aggravio in sede di impugnazione della decisione disciplinare

Massime di principio

  • Quando una condotta professionale è vietata sia da norme di rango primario (legge) sia da norme deontologiche, la disciplina sanzionatoria si applica secondo la legge primaria: la norma deontologica può avere funzione chiarificatrice ma non autonomamente sanzionatoria se la legge già disciplina la fattispecie.
  • La sede principale del notaio mantiene carattere centrale: la possibilità di operare in uffici secondari o nel territorio non autorizza a sacrificare l'obbligo di assistenza personale alla sede; l'attività sistematica fuori sede può integrare illecito disciplinare.
  • La nozione di "terzi" nelle norme deontologiche deve interpretarsi restrittivamente: la stipula presso la sede di una delle parti contraenti non si qualifica automaticamente come prestazione presso 'terzi'.
  • Un elevato numero di atti stipulati in un arco temporale breve può presumerne la violazione della "personalità della prestazione" (dovere di partecipazione diretta del notaio), specialmente se i tempi e gli spostamenti rendono implausibile un'adeguata istruttoria e lettura.
  • L'uso sistematico della scrittura privata autenticata per atti che normalmente dovrebbero preferibilmente essere pubblici (es. mutui predisposti dalla banca) e la dispensa dalla lettura sono valutati con rigore quando riducono le garanzie del contraente debole.
  • In sede disciplinare il giudice di merito ha ampia discrezionalità fattuale: le valutazioni probatorie e le presunzioni (es. ricavo dalla numerosità degli atti) sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione o diritto.
  • Se il giudice sanziona sulla base di elementi non contestati nell'atto di accusa (es. omissioni informativi non contestate), sussiste motivo di annullamento per violazione del diritto di difesa; l'addebito deve corrispondere agli atti di contestazione originari.

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