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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27580/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione di riduzione e di collazione promossa dalle legittimarie (Berardocco Loredana e Francesca) contro atti di vendita compiuti dal de cuius e trasferimenti successivi, denunciati come donazioni dissimulate (vendite simulate o privi del requisito di forma). Si chiedeva nullità per simulazione delle vendite, riduzione delle disposizioni e rideterminazione delle quote ereditarie con scioglimento della comunione e conguagli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli appellanti (Guarnieri e Michini). Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'asserita carenza della domanda di riduzione (confermando l'ammissibilità della domanda formulata in primo grado e in appello) e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi (sia per vizio di deduzione sia per incompetenza del sindacato di legittimità a sindacare valutazioni di merito non decisive). Pertanto è stata confermata la decisione della Corte d'Appello che aveva accolto l'appello delle legittimarie, dichiarando la simulazione/nullità degli atti indicati e operando la riduzione e la conseguente divisione con conguagli. Condanna alle spese di giudizio in favore della controricorrente e statuizione sul possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 536, 540, 542, 553, 554, 555, 558, 560

    Richiamate come quadro normativo sulle donazioni, sulle disposizioni testamentarie e sui criteri dell'azione di riduzione: la Corte ne utilizza i principi per valutare l'ammissibilità della domanda di riduzione e l'ordine logico/cronologico delle riduzioni da operare.

  • Codice civile, art. 564

    Richiesto ai fini dell'imputazione delle donazioni; la Corte ne demanda l'applicazione al giudizio di merito e sottolinea la necessità di individuare relíctum e donatum per procedere alla riunione fittizia e all'imputazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte ricorda che chi agisce in riduzione deve fornire una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile la lesione, e che l'eventuale carenza probatoria incide sulla misura dell'accoglimento, non necessariamente sull'ammissibilità formale della domanda.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Regole sulle presunzioni e sul valore della prova: la Corte riafferma che le presunzioni possono essere utilizzate dal giudice di merito purché siano gravi, precise e concordanti; la valutazione delle presunzioni resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è facilmente sindacabile in Cassazione.

  • Codice civile, art. 748

    in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'apertura della successione

    La Corte richiama l'art. 748 per precisare che le migliorie apportate al bene devono essere dedotte nella stima al tempo dell'apertura della successione e che il donatario può chiedere rimborso pro quota delle spese sostenute; tale eccezione deve però essere tempestivamente dedotta in giudizio per essere valutata.

  • Codice civile, artt. 726 e 1150

    Art. 726 (attualizzazione della stima alla data dello scioglimento) e art. 1150 (indennità per le migliorie): la Corte sottolinea la distinzione tra rimborso pro quota delle spese per le migliorie e l'indennità ex art.1150, e l'esigenza di attualizzare la stima dei beni al tempo dello scioglimento della comunione ereditaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    Fondi di censura in Cassazione: la Corte applica i limiti del sindacato di legittimità (vizi di motivazione, omessa pronuncia, violazione di norme processuali e di norme sostanziali) e dichiara inammissibili o infondati i motivi che colgono valutazioni di merito non sindacabili o che non indicano adeguatamente l'avvenuta deduzione in grado di merito.

  • Codice di procedura civile, artt. 100, 112, 115, 116, 183, 96

    Richiamate in relazione a interesse ad agire, omessa pronuncia, onere della prova, valutazione delle prove e richieste istruttorie: la Corte precisa i limiti del controllo in Cassazione sulle contestazioni inerenti attività istruttorie e valutazione probatoria, rilevando l'inammissibilità delle censure che chiedono una diversa valutazione di fatto senza indicare il vizio motivazionale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Disposizione sul contributo unificato: la Corte, considerato l'esito, rileva la sussistenza dei presupposti per un possibile ulteriore versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Azione di riduzione: il legittimario deve allegare la qualità di legittimario e offrire una rappresentazione patrimoniale (relíctum e donatum) sufficientemente precisa da rendere verosimile la lesione; non è sempre necessaria una quantificazione aritmetica immediata, purché emerga univocamente la lesione anche per presunzioni semplici.
  • Riparto dell'onere della prova: grava sul soggetto che afferma fatti costitutivi; la carenza probatoria può ridurre la misura dell'accoglimento ma non necessariamente rende inammissibile la domanda se la rappresentazione patrimoniale è adeguata.
  • Simulazione e presunzioni: il giudice di merito può basare la decisione su presunzioni (grado di parentela, mancanza di pagamento, incongruità dei prezzi), purché siano gravi, precise e concordanti; la valutazione della prova è questione di merito e Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o di diritto.
  • Richieste istruttorie e prova non ammessa: in Cassazione si contestano soprattutto i vizi di motivazione o l'omessa pronuncia su domande di merito; la mera mancata ammissione di mezzi istruttori non è automaticamente causa di annullamento salvo che la prova fosse decisiva e ciò sia adeguatamente spiegato nel ricorso.
  • Migliorie e collazione/divisione: le migliorie apportate dal donatario devono essere considerate nella stima al tempo dell'apertura della successione (art. 748) e il donatario può ottenere rimborso pro quota; tale questione deve essere tempestivamente dedotta in giudizio per essere valutata e per evitare novità in Cassazione.
  • Limiti del sindacato in Cassazione: le critiche sulla diversa valutazione dei fatti dal giudice di merito sono inammissibili se non evidenziano un vizio di motivazione grave (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile) o una violazione di legge chiara; inoltre le questioni non dedotte in grado di merito risultano in genere inammissibili per novità.

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