Cassazione Civile, Sentenza n. 27581/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per avere la Corte di Appello escluso dal donatum il valore del fabbricato edificato su terreno donato da Giuseppe Muscarella ai fratelli (Antonino e Giacomo), ritenendo che l'edificio fosse frutto di spese sostenute dai donatari e pertanto dovesse valutarsi solo il terreno; ciò ha inciso sul calcolo della lesione della legittima e sulle modalità di reintegra (compensazione in denaro e conguagli). La questione centrale è se alla donazione dovesse essere attribuito il valore complessivo terreno+fabbricato ovvero solo il terreno, tenendo conto delle spese per migliorie sostenute dai donatari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la valutazione della Corte di Appello che aveva escluso il valore dell'edificio dal donatum. La Cassazione ha affermato che, in base al principio di accessione (art. 934 c.c.), l'edificio rientrava nel patrimonio del de cuius e dunque doveva essere considerato nel calcolo della lesione della legittima; le spese sostenute dai donatari per migliorie devono essere valutate secondo l'art. 748 c.c. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e rideterminazione delle quote e dei conguagli. Tutti gli altri motivi (compresi quelli incidentali) sono stati dichiarati assorbiti e rimessi alla decisione del giudice del rinvio, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
principio di accessione per cui il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprietà della costruzione su di esso edificata
La Corte ha ritenuto che l'edificio costruito sul terreno del de cuius rientrasse nel donatum e dovesse essere considerato nel calcolo della massa ereditaria e della legittima, indipendentemente dal fatto che le opere siano state finanziate dai donatari
norma richiamata in sentenza relativa all'unione fittizia dei beni donati per la determinazione della porzione disponibile
Per la determinazione della porzione disponibile i beni donati devono essere riuniti fittiziamente al tempo della morte del de cuius; pertanto il valore complessivo del donatum (terreno + costruzione) va considerato nella verifica della lesione della legittima
Le spese sostenute dal donatario per miglioramenti e addizioni devono essere considerate e computate secondo le previsioni dell'art. 748 c.c. nel conteggio per la riduzione delle donazioni
norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione (in particolare il primo comma, n. 3)
Il ricorso per cassazione è stato fondato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme civili e di regole probatorie
Riflessione implicita sulla ripartizione dell'onere della prova quanto alle spese sostenute per la costruzione e miglioramenti; la prova documentale e testimonial deve essere adeguata per attribuire le spese al donatario
La Corte di rinvio dovrà rideterminare i conguagli fra coeredi ai sensi dell'art. 728 c.c. in seguito alla diversa valutazione del donatum
La decisione sulle spese di giudizio è rimessa al giudice del rinvio in relazione all'esito del nuovo esame
Richiamate nelle doglianze incidentali in tema di rivalutazione e interessi sui danni: la Corte ha ritenuto tali questioni assorbite dal rinvio, rinviando al giudice del rinvio la verifica degli oneri accessori
Massime di principio
- Se su un terreno donato è stato edificato un fabbricato, in assenza di prova che il donatore abbia rinunciato alla proprietà dell'opera, il valore della costruzione rientra nel donatum ai sensi del principio di accessione (art. 934 c.c.) e va considerato nella verifica della lesione della legittima
- Le spese sostenute dai donatari per miglioramenti o addizioni non cancellano automaticamente la qualifica dell'edificio come parte del donatum; tali spese devono essere provate e, se riconosciute, computate e compensate secondo l'art. 748 c.c.
- Nelle azioni di riduzione per lesione di legittima occorre prima determinare correttamente l'oggetto della donazione (donatum) e solo dopo procedere alla riduzione o alla reintegra, evitando compensazioni in denaro arbitrarie se la legge richiede la riduzione in natura
- La prova documentale e testimoniale sulle spese di costruzione e sui titoli di proprietà è determinante: incertezza o prove insufficienti possono portare a ritenere l'intero bene parte dell'asse ereditario
- In caso di cassazione per vizio di valutazione o di diritto la causa viene di regola rinviata al giudice di merito per il nuovo esame e per la ridefinizione di quote, conguagli e spese, perciò le questioni accessorie (interessi, rivalutazione, spese) possono restare assorbite e decise in sede di rinvio
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