Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27576/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato valida la convenzione notarile del 22.2.1976 con la quale i coniugi Castelli Riccardo e Saitta Maria avevano assoggettato beni al regime della comunione; il ricorrente chiedeva la dichiarazione di nullità parziale della convenzione per impossibilità giuridica dell'oggetto con riferimento a tre immobili «prenuziali» (realizzati in costanza di matrimonio su area acquistata dal solo Riccardo prima del matrimonio), sostenendo che i prenuziali non potevano essere assoggettati alla comunione legale ex art. 228 L. n.151/1975 e che, se si fosse voluto trasferire una quota, sarebbe stato necessario un atto distinto e trascrivibile. Il ricorso mirava quindi a incidere sulla divisione ereditaria e sulle quote tra coeredi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Castelli Fulvio. Ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che, dopo valutazione della convenzione e del quadro normativo, ha ritenuto valida la convenzione del 22.2.1976. In particolare la Corte d'Appello aveva escluso la nullità per impossibilità dell'oggetto relativamente ai tre immobili prenuziali, ritenendo che i coniugi avessero inteso – e formalmente soddisfatto i requisiti – instaurare per quelli una convenzione matrimoniale ex artt. 210 e 162 c.c. (comunione ordinaria/convenzionale), e per il fondo rustico acquisito nel 1968 operasse l'assoggettamento al regime previsto dall'art. 228 L. n.151/1975 (beni acquisiti dopo il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della legge). La Cassazione ha ritenuto che il giudice d'appello abbia compiuto corretta interpretazione contrattuale (uso dei criteri previsti dagli artt.1362 ss. c.c., principio di conservazione del contratto, buona fede) e legittimamente escluso la nullità, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n.151/1975

    La Corte ha richiamato il capoverso per affermare che esso riguarda l'assoggettamento alla comunione legale dei beni acquistati dopo il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della legge; non si applica ai beni prenuziali, i quali possono invece essere assoggettati tramite diverse forme convenzionali (art.210 c.c.)

  • Codice civile

    La norma sulle convenzioni matrimoniali può avere ad oggetto anche beni acquistati separatamente prima del matrimonio (beni prenuziali); la Corte ha ritenuto che la convenzione del 1976 potesse essere intesa, per la parte relativa a quei beni, come convenzione matrimoniale ex art.210

  • Codice civile

    Richiamato come disciplina collegata alle convenzioni matrimoniali e ai requisiti formali (annotazione a margine dell'atto di matrimonio); la Corte ha verificato la presenza dei requisiti formali nell'atto pubblico

  • Codice civile

    Principio di accessione: gli immobili costruiti su area di proprietà esclusiva del marito sono riconosciuti di proprietà di quest'ultimo per accessione; questo ha inciso sul qualificare i tre fabbricati come prenuziali (derivanti dalla proprietà del suolo acquistata prima del matrimonio)

  • Codice civile

    artt. 1362-1367 (rilevante art.1363, art.1366, art.1367)

    Criteri ermeneutici del contratto: la Corte ha applicato i canoni d'interpretazione (priorità al significato letterale, interpretazione complessiva, principio di conservazione del contratto, buona fede) per ricostruire la comune intenzione delle parti e salvare la validità dell'atto

  • Codice civile

    Conversione del contratto nullo in altro valido: la Corte d'appello ha ritenuto, anche a titolo eventuale, che la parte della convenzione potesse essere ricondotta alla forma di convenzione matrimoniale valida e quindi conservata; la Cassazione ha ritenuto non decisivo il motivo ma ha confermato che la questione era stata esaminata

  • Codice civile

    art. 1418 (rectius richiamato come art.1448 nel ricorso)

    Richiamato nel contesto della nullità dei contratti per mancanza dei requisiti dell'oggetto (possibilità, liceità, determinabilità); la Corte ha escluso la nullità per impossibilità giuridica per la parte interessata

  • Codice civile

    Richiamato con riferimento al valore probatorio dell'atto pubblico, ma la Corte ha sottolineato che la valutazione ermeneutica del giudice di merito non è neutralizzata dal semplice richiamo all'efficacia probatoria dell'atto pubblico

  • Codice civile

    art. 177 (menzionato come art.117/rectius 177 co.1)

    Richiamato per evidenziare che la comunione legale ex art.177 (derivativa) si applica agli acquisti a titolo derivativo; i beni per accessione sono stati qualificati dal giudice in base a tale distinzione

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente beni prenuziali (acquistati prima del matrimonio) e beni postnuziali (acquistati dopo il matrimonio): l'art.228 L.151/1975 riguarda solo i beni acquistati dopo il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della legge; i beni prenuziali non rientrano automaticamente in tale regime
  • La stessa scrittura notarile può contenere più istituti (es. assoggettamento secondo art.228 e convenzione matrimoniale ex art.210) purché siano rispettati i requisiti formali e sostanziali di ciascuno (atto pubblico, testimoni, annotazione a margine del matrimonio quando richiesta)
  • In caso di dubbio interpretativo prevale l'interpretazione complessiva del contratto: il giudice valuta il testo nella sua interezza, la volontà comune e le circostanze, applicando i canoni di cui agli artt.1362 ss. c.c.; non sempre il significato letterale è definitivo se le clausole, lette insieme, mostrano un intento diverso
  • Il principio di conservazione del contratto (art.1367 c.c.) e la conversione (art.1424 c.c.) possono giustificare la ricostruzione dell'atto in una forma valida per rispettare la volontà delle parti quando ciò sia possibile e coerente con i requisiti formali
  • La regola dell'accessione (art.934 c.c.) comporta che edificazioni su terreno di proprietà esclusiva attribuiscano la proprietà dell'immobile al proprietario del suolo, rilevante per qualificare il carattere prenuziale o meno degli immobili
  • Per evitare contestazioni future, è consigliabile prevedere atti separati e specifici (espressa donazione o trasferimento di quote, trascrizione) quando l'intento è trasferire o istituire diritti reali su beni prenuziali; annotare esplicitamente la natura e gli effetti della convenzione (e annotazione a margine dell'atto di matrimonio quando necessario)
  • La valutazione di merito sull'interpretazione di un atto pubblico è sindacabile in Cassazione solo per violazione delle regole interpretative o per vizio di motivazione: quindi curare chiarezza, coerenza e motivazione delle scelte contrattuali e notarili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.