Cassazione Civile, Sentenza n. 27568/2024 del 24/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bertoldi Ermida ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva rigettato il suo appello avendo il Tribunale autorizzato i creditori (i Guarino) ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante e, in via surrogatoria, ad esperire l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie che avrebbero leso la quota di legittima. Il ricorso principale censurava in particolare la possibilità, ritenuta dalla Corte d'Appello, che una volta resa inefficace la rinuncia all'eredità (art. 524 c.c.) i creditori potessero esercitare in via surrogatoria l'azione di riduzione (art. 2900 c.c. richiamata in contestazione). I resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato circa la declaratoria di inammissibilità dell'azione revocatoria diretta ad attaccare la presunta implicita rinuncia all'azione di riduzione contenuta nell'atto di rinuncia del 31/5/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per carenza della documentazione probatoria della notificazione della sentenza impugnata (mancata produzione della relata di notifica o dei messaggi PEC attestanti la ricezione), nonostante la tempestiva dichiarazione di ricezione; per tale improcedibilità ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei ricorrenti incidentali, liquidate in complessivi € 7.700,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre rilevato l'obbligo, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla legge n.228/2012), del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva interpretato l'art. 524 c.c. nel senso che, una volta resa inefficace la rinuncia all'eredità nei confronti dei creditori, questi possono soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunziata e, secondo la giurisprudenza richiamata, possono anche agire in via surrogatoria per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie che ledono la quota di legittima del loro debitore. La Cassazione non ha però deciso sul merito della interpretazione, avendo dichiarato improcedibile il ricorso per motivi processuali.
Richiamato nel contraddittorio di merito connesso all'azione di riduzione (presupposti di proponibilità e termini), nella vicenda è stato oggetto di contestazione circa la possibilità di esercitare l'azione di riduzione in via surrogatoria; la questione non è stata risolta nel provvedimento di legittimità per l'improcedibilità del ricorso.
Richiesto in riferimento al termine breve per proporre ricorso per cassazione in relazione alla notificazione della sentenza: il ricorso era stato proposto entro i termini indicati rispetto alla data di notifica dichiarata, ma la mancata produzione della relativa relata ha determinato l'improcedibilità.
applicato per richiedere la prova della notificazione entro i termini; la Corte ha ritenuto necessaria la produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notifica o, se notificazione via PEC, dei messaggi di invio e ricezione.
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'azione revocatoria; la Cassazione ha assorbito la questione per effetto dell'improcedibilità del ricorso principale e non ha affrontato il merito della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, legge n.228/2012)
Invocato per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente ove dovuto, in conseguenza della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La mancata produzione della prova documentale della notificazione della sentenza impugnata (relata o ricevute PEC) determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione anche se il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica e abbia rispettato i termini formali.
- Quando si impugna in cassazione è essenziale depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica ovvero, per notifiche via PEC, i file dei messaggi di invio e ricezione attestanti la conformità; l'assenza di tali elementi può far perdere il diritto di decidere sul merito.
- Sulle azioni dei creditori contro la rinuncia all'eredità: la giurisprudenza di merito può ritenere possibile, una volta resa inefficace la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., che i creditori esercitino in via surrogatoria l'azione di riduzione per tutelare la quota di legittima del loro debitore; tuttavia la questione è complessa e dipende dallo stato di pretermissione del legittimario e dalla specifica configurazione dell'atto di rinuncia (se contiene o meno una implicita rinuncia all'azione di riduzione).
- Se si intende agire in revocatoria contro un atto di rinuncia che si presume contenga anche una rinuncia all'azione di riduzione, è prudente proporre tempestivamente la revocatoria ovvero allegare e documentare compiutamente l'inquadramento giuridico della rinuncia per evitare eccezioni di tardività o inammissibilità.
- In azioni impugnatorie relative a quote di legittima è importante allegare prove adeguate del valore dei beni (denuncia di successione, perizia di stima) per dimostrare la lesione della quota di riserva e sostenere la domanda di riduzione.
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