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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27577/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sull'applicazione del d.m. 27 novembre 2012, n. 265 (art. 6 lett. g) e art. 7) in tema di parametri per contributi: se, in caso di atto di trasferimento della proprietà di più autoveicoli contenuto in un unico documento, il contributo fisso di Euro 15 previsto dall'art. 6 lett. g) sia dovuto una sola volta per atto oppure per ciascun veicolo trasferito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto dovuti 15 euro per ciascun veicolo e, decidendo nel merito, ha dichiarato dovuta la somma di 15 euro per ciascun atto traslativo (ossia una sola volta quando l'atto contiene un unico negozio di trasferimento, anche se il negozio ha ad oggetto più veicoli). Ha condannato l'Archivio Notarile Distrettuale di Torino a rifondere le spese di giudizio del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.m. 27 novembre 2012, n. 265 - art. 6 lett. g)

    "Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi"

    Il parametro di Euro 15 è previsto con riferimento all'atto (documento) di trasferimento relativo ad autoveicoli; quando l'atto incorpora un unico negozio traslativo il parametro si applica una sola volta.

  • d.m. 27 novembre 2012, n. 265 - art. 7, comma 7

    "Se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi"

    La disposizione comune impone che, se il documento contiene più negozi distinti, il parametro vada applicato per ciascun negozio; dunque la determinazione dipende dalla distinzione fra un negozio unico e più negozi distinti.

  • art. 12 delle preleggi (comma 1)

    "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."

    Principio interpretativo usato dalla Corte per dar peso al significato letterale e alla connessione tra art.6 e art.7 del d.m. 265/2012.

  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9) e legge di conversione n.27/2012

    Norma fonte che ha delegato l'emanazione del d.m. 265/2012 per stabilire i parametri di oneri e contribuzioni alle casse e archivi; richiamata nella motivazione come quadro normativo di riferimento.

  • art. 62, legge 16 febbraio 1913, n. 89

    Richiamata per qualificare l'atto come documento da iscrivere nel repertorio (ai fini dell'indicazione del parametro secondo art.7 comma 5 del d.m.).

  • Giurisprudenza collegata (Cass. 21342/2016; Cass. 15554/2013)

    Giurisprudenza citata per il principio che la presenza di un prezzo unitario e complessivo può essere indicativa dell'esistenza di un unico contratto di vendita anche quando l'oggetto è plurimo (vendita in blocco) e per distinguere il negozio unico dalla pluralità di negozi.

Massime di principio

  • Il parametro di Euro 15 previsto dall'art. 6 lett. g) del d.m. 265/2012 va applicato in relazione all'atto/negozio: se l'atto incorpora un unico negozio traslativo (anche se ad esso è affidato il trasferimento di più veicoli 'in blocco') il contributo è dovuto una sola volta.
  • Se il documento contiene più negozi distinti (es. trasferimenti separati, con prezzi distinti o autonoma volontà negoziale per ciascun bene), ai sensi dell'art. 7 comma 7 vanno indicati tanti importi quanti sono i negozi e il contributo si applica per ciascun negozio.
  • La distinzione tra 'negozio unico' e 'più negozi' si valuta in base al contenuto sostanziale (es. presenza di prezzo unitario/complessivo o di prezzi separati), non solo sulla formalità del documento unico.
  • Le ipotesi in cui l'art. 6 prevede espressamente che l'importo sia dovuto una sola volta (per pluralità di soggetti o oggetti) costituiscono deroghe esplicite alla regola generale; non si possono ricavare deroghe analogiche non previste dalla norma.
  • Prassi cautelativa per i notai: indicare chiaramente nel repertorio se l'atto contiene un unico negozio traslativo o più negozi distinti e specificare l'allocazione del prezzo (unitario o per singolo bene) per evitare contestazioni sui contributi dovuti.

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