Sentenza del 09/09/2022 n. 26597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania che aveva rigettato l'appello del contribuente avverso la cartella di pagamento per la riscossione coattiva della TARSU relativa agli anni 2005/2006 e 2008/2009. Il ricorrente deduceva sei motivi: vizio di motivazione e violazione delle regole processuali; mancata applicazione e/o corretta conduzione del procedimento di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992); erronea valutazione dell'esercizio del potere di autotutela dell'ente e conseguente illegittimità o riduzione delle sanzioni; irregolarità e inesistenza di giudicato sugli avvisi di accertamento e conseguente illegittimità della cartella; omissione di pronuncia su applicabilità del cumulo giuridico alle sanzioni; decadenze/prescrizioni e tardività di notifiche e iscrizioni a ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i sei motivi: la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta sufficiente (non meramente apparente); il procedimento di mediazione si è concluso senza intesa e l'ente non era obbligato a proseguire indefinitamente le trattative; il presunto esercizio di autotutela richiamato dal ricorrente non si è concretizzato in un atto idoneo a sanare o eliminare la pretesa; le questioni relative agli avvisi di accertamento e alla qualificazione d'uso dell'immobile dovevano essere dedotte nei giudizi che impugnavano quegli specifici atti, non nel giudizio sulla cartella; l'applicazione del cumulo giuridico e la materia delle sanzioni non determinavano automaticamente la nullità della cartella ma la necessità di rideterminazione nelle sedi opportune; le eccezioni di decadenza/prescrizione erano connesse alla formazione dei titoli e dunque inammissibili nel processo sulla cartella se non adeguatamente prospettate nei giudizi sugli avvisi. La Corte, infine, rilevò che la memoria non può ampliare le censure del ricorso principale e non essendovi svolgimento difensivo da parte dell'ente intimato non sono state liquidate spese a suo carico. È stato disposto soltanto un possibile versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
Codice di procedura civile (artt. 112, 132, 156, 295, 337, 360 c.p.c.)
Le censure sulla motivazione e la nullità della motivazione devono essere fondate; l'art. 360 disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i parametri per valutare la motivazione e l'ammissibilità delle doglianze.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 17-bis, art. 19, art. 39, art. 68)
L'art. 17-bis prevede il procedimento di mediazione tributaria e la sospensione per 90 giorni; la mediazione è una composizione pregiurisdizionale e non vincola l'ente a negoziare indefinitamente; l'art. 19 del rito tributario stabilisce che ciascun atto è impugnabile per i propri vizi.
D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507 (art. 62, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72)
Norme concernenti Tarsu/Tarsu ruoli e termini per la formazione dei ruoli; la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla formazione dei titoli devono essere dedotte nei giudizi sugli avvisi di accertamento o sulla formazione del ruolo.
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 161 e 163)
Disposizioni su termini di decadenza per gli avvisi di accertamento: la Corte ha osservato che le eccezioni di decadenza/prescrizione attengono alla formazione dei titoli e non alla notifica del titolo esecutivo, e devono essere proposte nei giudizi adeguati.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 12 - cumulo giuridico)
Il cumulo giuridico può influire sul calcolo delle sanzioni; la sentenza passata in giudicato che ha applicato il cumulo non impedisce automaticamente ogni nuova determinazione dell'ente, che deve però conformarsi ai criteri del cumulo.
Norme tecniche e di coordinamento richiamate nella ricostruzione delle censure sul procedimento sanzionatorio e sulla determinazione del tributo; la Corte non ha ritenuto che tali richiamo giustificasse la riforma della sentenza impugnata nel giudizio sulla cartella.
Codice civile (art. 2909 c.c.)
Riferimento in tema di prescrizione/decadenza e conseguenze sui diritti derivanti dai titoli; la Corte ha richiamato la distinzione tra formazione del titolo e azione esecutiva.
Costituzione (artt. 3, 23, 97, 117)
Richiami costituzionali evocati nelle censure del ricorrente (diritto di difesa, buon andamento amministrazione, principio di ragionevolezza); la Corte non ha ritenuto che tali profili fossero stati violati in modo da giustificare la cassazione.
Codice di procedura civile (art. 336 c.p.c.)
Richiamata la regola dell'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione di una sentenza rispetto agli atti dipendenti; la Corte ha spiegato che l'esistenza di giudizi pendenti sugli avvisi non determina pregiudizialità tecnica rispetto al giudizio sulla cartella.
D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che il ricorrente potrebbe essere tenuto al versamento integrativo del contributo unificato.
Massime di principio
- La mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 costituisce una fase pregiurisdizionale obbligatoria nei termini previsti ma non obbliga l'ente a trattare indefinitamente né vincola l'esito processuale in assenza di accordo.
- Nel rito tributario ogni atto è impugnabile per i propri vizi: questioni riguardanti avvisi di accertamento o la formazione del ruolo devono essere dedotte e valutate nei giudizi specifici relativi a quei provvedimenti, non nel giudizio sulla cartella di pagamento salvo che il vizio sia direttamente pertinente al titolo esecutivo.
- Il giudicato favorevole al contribuente su taluni aspetti (es. applicazione del cumulo giuridico) non determina automaticamente la nullità della cartella ma impone che, laddove necessario, la pretesa venga ricalcolata o il procedimento sanzionatorio conformato ai criteri giuridicamente stabiliti.
- Le doglianze nuove o ampliate non possono essere introdotte mediante memoria successiva se non erano già prospettate nel ricorso principale; i vizi processuali e di motivazione devono essere adeguatamente dedotti nell'atto introduttivo.
- Le eccezioni di decadenza/prescrizione connesse alla formazione degli atti impositivi sono questioni che vanno sollevate nei giudizi concernenti la formazione dei titoli (avvisi di accertamento/iscrizione a ruolo); contestarle nel solo giudizio sulla cartella può renderle inammissibili.
- La pendenza di giudizi sugli avvisi di accertamento non comporta automaticamente la sospensione del processo sulla cartella: esiste un rapporto di collegamento ma non una pregiudizialità tecnica che impedisca il proseguimento dell'opposizione alla cartella.
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