Cassazione Civile, Ordinanza n. 28785/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su una società in accomandita semplice, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per l'anno 2007, disconoscendo un costo di euro 38.000 relativo a una fattura per consulenza e assistenza ritenuta non sufficientemente specificata quanto a oggetto, natura, qualità e quantità della prestazione. Conseguentemente notificava alla socia accomandataria due ulteriori avvisi: uno per l'anno 2007, per imputazione per trasparenza del maggior reddito societario, e uno per l'anno 2008, per il recupero del reddito di partecipazione con contestato mancato scomputo della perdita societaria del 2006. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o insufficiente e per violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie, sostenendo che la CTR aveva escluso apoditticamente effettività e inerenza del costo senza esaminare approfonditamente la documentazione prodotta. Con il secondo motivo denunciava violazione delle norme sul reddito di impresa e sul reddito di partecipazione, contestando il diniego della deduzione, pro quota, della perdita societaria del 2006 e assumendo che l'annullamento dell'accertamento societario relativo a quell'anno, nonché la definizione agevolata intervenuta, avessero consolidato la perdita e quindi il diritto dei soci a portarla in diminuzione nei successivi periodi d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha ricordato che, nelle controversie aventi a oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, sussiste un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali. Poiché nei gradi di merito il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i soci necessari e in sede di legittimità non era più possibile ricomporre l'unicità del rapporto processuale, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento. Ha quindi cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, in diversa composizione, disponendo la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio e rimettendo al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per omessa o insufficiente motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio motivazionale della sentenza
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del secondo motivo per violazione di legge
richiamato per il regime di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci
art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel motivo relativo alla deduzione della perdita societaria nei redditi dei soci
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo e nella motivazione sull'accertamento nei confronti dei soci a seguito di definizione del reddito societario
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari
richiamato per il rinvio al giudice di primo grado in caso di nullità del processo
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio e per la pronuncia sulle spese nel giudizio tributario
richiamato per la regolazione delle spese di legittimità da parte del giudice di rinvio
art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. n. 111 del 2011
menzionato dalla ricorrente con riferimento alla definizione agevolata della lite fiscale relativa al 2006
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali dei singoli partecipanti.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone l'integrazione del contraddittorio.
- Se la nullità per difetto di contraddittorio emerge in cassazione e non è più possibile ricomporre il rapporto processuale unitario, la sentenza impugnata e l'intero procedimento vanno dichiarati nulli con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.
- L'accertamento del reddito di una società di persone e quello dei redditi di partecipazione dei soci sono inscindibilmente connessi, perché l'esito del primo incide automaticamente sul secondo in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
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