Cassazione Civile, Ordinanza n. 30124/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un opificio destinato a cartiera. Dopo la presentazione della pratica DOCFA da parte della contribuente e un sopralluogo dell'Ufficio, l'accatastamento in categoria D/1 veniva confermato, ma la rendita catastale veniva aumentata. La contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo grado; l'Ufficio appellava, ma la CTR respingeva l'appello ritenendo insufficiente la motivazione dell'accertamento catastale. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, comma 10, d.m. 19 aprile 1994, n. 701, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto una motivazione analitica non necessaria, poiché l'Ufficio non avrebbe disatteso gli elementi di fatto indicati nella DOCFA ma avrebbe solo rideterminato la rendita sulla base di una diversa valutazione tecnica, considerando anche impianti fissi e un lotto eccedente emersi dalla documentazione prodotta in sede amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento può essere motivato in modo sintetico solo quando l'Ufficio si limiti a una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto indicati dal contribuente; se invece vengono disattesi o integrati gli elementi fattuali posti a base della proposta catastale, la motivazione deve essere più approfondita e indicare le differenze riscontrate, sia per consentire la difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto del contenzioso. Nel caso concreto, poiché l'Agenzia aveva considerato anche beni ulteriori e diversi rispetto a quelli originariamente valorizzati e dichiarati dalla contribuente, la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato come norma sull'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, applicato anche all'avviso di classamento catastale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma non ritenuto decisivo rispetto al problema della motivazione dell'avviso.
art. 1, comma 10, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato come disciplina della procedura DOCFA e del contenuto motivazionale dell'avviso di classamento.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16
Indicato come base normativa della procedura DOCFA nel classamento catastale.
Citata come legge di conversione del d.l. n. 16/1993 relativo alla procedura DOCFA.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Escluso nella specie, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato in procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere sintetica solo se l'Ufficio non contesta i dati fattuali indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnico-estimativa degli stessi elementi.
- Se l'Ufficio disattende, integra o modifica gli elementi di fatto posti a base della dichiarazione DOCFA, l'avviso deve contenere una motivazione più analitica, con indicazione delle specifiche differenze riscontrate.
- La sufficienza della motivazione va valutata anche in funzione della tutela del diritto di difesa del contribuente e della delimitazione dell'oggetto del giudizio.
- L'introduzione di beni ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati comporta un mutamento della situazione di fatto rilevante ai fini del classamento e richiede una motivazione rafforzata.
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