Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso degli oneri fideiussori sostenuti per ottenere, ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, l'erogazione dei crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2011. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49 d.lgs. n. 546/1992, deducendo l'esistenza di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una controversia analoga relativa ai rimborsi infrannuali IVA per gli anni 2008, 2009 e 2010; (2) violazione dell'art. 8, comma 4, l. n. 212/2000, degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 183 della direttiva IVA, sostenendo che il rimborso IVA non può essere gravato da oneri finanziari a carico del soggetto passivo e che quindi anche i costi delle fideiussioni dovevano essere restituiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza tra le stesse parti, relativa alla medesima questione giuridica e fattuale, affermando che tale giudicato preclude il riesame del punto deciso anche in relazione a periodi d'imposta diversi. Ha inoltre ribadito che, secondo il diritto unionale e la giurisprudenza di legittimità, il sistema di rimborso dell'eccedenza IVA non deve imporre alcun rischio o onere finanziario al contribuente, sicché i costi per le polizze fideiussorie sono rimborsabili. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
il giudicato sostanziale, formatosi tra le stesse parti su un punto comune decisivo, preclude il riesame della medesima questione in un successivo giudizio
richiamato per sostenere l'intangibilità del giudicato formatosi sulla precedente decisione
richiamato in tema di efficacia del giudicato nel processo tributario
art. 8, comma 4, l. n. 212/2000
la CTR ne aveva dato una lettura restrittiva; la Corte ha invece valorizzato la tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente e la rimborsabilità dei costi fideiussori anche in ipotesi di rimborso IVA
norma richiamata dal ricorrente quale disciplina del rimborso IVA
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
disciplina della garanzia fideiussoria richiesta per ottenere il rimborso IVA, cui si collega il diritto alla restituzione degli oneri sostenuti
art. 183 direttiva IVA
interpretato in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso che il rimborso dell'eccedenza IVA non deve comportare rischi finanziari per il soggetto passivo
richiamato per la trattazione camerale con contraddittorio regolarmente instaurato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un elemento costitutivo o su una questione preliminare comune a più annualità può estendersi ai successivi periodi d'imposta, senza che l'autonomia dei singoli periodi impedisca il riesame del punto già definitivamente deciso, quando la questione abbia carattere tendenzialmente permanente.
- L'efficacia espansiva del giudicato opera quando vi sia coincidenza di parti, identità di causa petendi e petitum sostanziale, nonché identità delle circostanze fattuali e della questione di diritto decisa in precedenza.
- In materia di rimborso IVA, il sistema nazionale di restituzione non può essere costruito in modo da far gravare sul soggetto passivo un rischio o un onere finanziario; di conseguenza, i costi sostenuti per garanzie fideiussorie richieste per ottenere il rimborso devono essere rimborsabili.
- La disciplina interna del rimborso IVA va interpretata in conformità al diritto unionale e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, privilegiando una lettura che preservi l'integrità patrimoniale del contribuente e non neutralizzi in concreto il diritto al rimborso.
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