Cassazione Civile, Ordinanza n. 27227/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una medico convenzionata per la Medicina dei Servizi aveva chiesto il riconoscimento giuridico ed economico di un incarico svolto, in asserita successione di mansioni superiori, quale direttore responsabile di un SERT prima e poi di un altro SERT a seguito di accorpamento territoriale, per un periodo compreso tra il 1991 e il 2001. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per la parte iniziale del periodo e aveva riconosciuto differenze retributive solo per la fase successiva. In appello, però, la domanda è stata rigettata: la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto in convenzione fosse autonomo e non assimilabile, neppure ai fini economici, al rapporto subordinato dirigenziale; ha escluso che il periodo lavorato in convenzione potesse essere computato per l’indennità di esclusività e per altre voci economiche dei dirigenti; ha inoltre richiamato il DPCM 8 marzo 2001 come norma di stretta interpretazione, limitata ai fini ivi previsti. Con il ricorso per cassazione la parte lavoratrice ha dedotto: omessa pronuncia e ultrapetizione sulla domanda di accertamento della subordinazione; motivazione apparente sull’interpretazione della domanda; violazione di numerose norme costituzionali, civilistiche, legislative e contrattuali, sostenendo che lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali e il principio di effettività della prestazione avrebbero imposto il riconoscimento economico, anche in base all’art. 2126 c.c., del servizio reso in convenzione prima dell’inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero il decisum, perché la sentenza impugnata non aveva realmente deciso sulla trasformazione del rapporto in subordinato, ma aveva piuttosto escluso in radice la possibilità di integrare il trattamento economico del medico convenzionato con le voci previste per i dirigenti subordinati. Ha inoltre escluso la sussistenza di omessa pronuncia o motivazione apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, mirando in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La Corte ha confermato il principio secondo cui il servizio prestato in regime di convenzione non è computabile, ai fini dell’indennità di esclusività e dell’indennità di posizione variabile, come anzianità di servizio utile dei dirigenti del SSN. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza di merito non ha omesso di decidere sulla domanda effettivamente proposta, ma ha affrontato il thema decidendum nei limiti ritenuti rilevanti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di legittimità sono state ritenute inammissibili perché non attaccavano la ratio decidendi e tendevano a un riesame del merito.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto a un trattamento proporzionato al lavoro svolto; la Corte non ne ha tratto una regola applicativa favorevole alla pretesa, ritenendo decisivo il diverso inquadramento del rapporto.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito.
Invocato per sostenere la subordinazione in fatto; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Invocato per ottenere la retribuzione del lavoro di fatto; la Corte ha escluso l’applicabilità della tesi, perché il rapporto era stato qualificato come convenzionale e non subordinato.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del SSN, senza che ciò mutasse l’esito del giudizio.
art. 24 d.lgs. n. 29/1993
Richiamato tra le norme poste a sostegno della pretesa economica dei dirigenti; la Corte non lo ha ritenuto decisivo.
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il principio per cui il servizio convenzionato non si computa come esperienza professionale dirigenziale subordinata.
art. 27 CCNL area dirigenza medica e veterinaria SSN
Invocato dalla ricorrente per il trattamento economico della dirigenza; la Corte ha invece valorizzato la disciplina dell’indennità di esclusività e della nozione di esperienza professionale nel solo rapporto subordinato.
CCNL 5.12.1996 area dirigenza medica e veterinaria SSN
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme collettive applicabili ai dirigenti, ma non ritenuto estensibile al servizio convenzionato.
CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria SSN
Interpretato, in combinato con il CCNL 2000-2001, nel senso che l’indennità di esclusività spetta solo per esperienza professionale maturata in rapporto subordinato nel comparto.
art. 1, lett. b), d.P.C.M. 8 marzo 2001
Disposizione di stretta interpretazione, limitata ai fini e agli effetti previsti, non estensibile al riconoscimento dell’indennità di posizione variabile e di esclusività per il periodo svolto in convenzione.
art. 11, comma 4, lett. b), CCNL 2000-2001 area dirigenza sanitaria
L’anzianità/esperienza professionale è stata letta come anzianità di servizio in rapporto di lavoro subordinato, riferita a rapporti a tempo determinato e indeterminato maturati nel comparto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto o inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini delle voci retributive previste per la dirigenza del SSN, l’esperienza professionale rilevante va identificata, salvo diversa previsione espressa, con l’anzianità maturata in rapporto di lavoro subordinato e non comprende il servizio prestato in regime di convenzione.
- Le disposizioni che riconoscono anzianità o esperienza professionale per l’inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN hanno natura eccezionale e di stretta interpretazione, per cui non possono essere estese analogicamente a istituti economici diversi da quelli espressamente previsti.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia deciso la controversia adottando una qualificazione giuridica della domanda diversa da quella prospettata dal ricorrente, ma coerente con il petitum e la causa petendi effettivi.
- L’art. 2126 c.c. non consente, da solo, di sovrapporre al trattamento del lavoro convenzionato quello previsto per il lavoro subordinato dirigenziale, se il giudice accerta che i presupposti del rapporto sono diversi e che la disciplina collettiva applicabile è riservata ai dipendenti del comparto.
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