Cassazione Civile, Ordinanza n. 26218/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, proprietaria di dieci unità immobiliari in Roma, ha impugnato un avviso di accertamento con cui era stato disposto il nuovo classamento degli immobili nell'ambito della revisione per microzone prevista dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, sostenendo che la motivazione dell'avviso fosse generica, standardizzata e priva di riferimento concreto all'immobile, senza sopralluogo; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 111 Cost., perché la CTR si sarebbe limitata a recepire la tesi dell'Ufficio senza una reale ratio decidendi; (3) violazione degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR qualificato come nuova una censura sulla violazione dei criteri della circolare n. 10/2005, mentre tale questione era stata già riproposta in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo sulla carenza di motivazione dell'avviso e sulla non corretta valutazione della CTR. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e di legittimità per il consolidamento progressivo della giurisprudenza in materia.
Norme richiamate
L'avviso di classamento deve essere motivato in modo specifico e non con formule generiche o standardizzate, così da consentire al contribuente di comprendere le concrete ragioni del provvedimento.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
La revisione del classamento per microzone richiede l'accertamento di un significativo scostamento tra valori di mercato e valori catastali e una motivazione rigorosa sui presupposti concreti che incidono sul singolo immobile.
art. 1, comma 339, L. 311/2004
La richiesta comunale e la successiva attivazione del procedimento devono poggiare su presupposti verificati dall'Amministrazione, con indicazione delle modalità di formazione dei dati utilizzati.
Nel nuovo classamento devono emergere gli elementi concreti relativi alla qualità urbana, ambientale, edilizia del fabbricato e della singola unità immobiliare.
art. 3, comma 154, lett. e), L. 662/1996
La valutazione del classamento deve tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona.
art. 111 Cost.
La sentenza di merito deve esporre una motivazione effettiva e non apparente, idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
La motivazione apparente integra vizio della sentenza per mancanza del necessario supporto argomentativo.
La decisione del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva e verificabile.
artt. 56 e 57 d.lgs. n. 546/1992
La CTR non può qualificare come nuova una censura che sia stata in realtà riproposta in appello nei limiti consentiti dal rito tributario.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve indicare non solo il significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali, ma anche gli elementi concreti che, nella specifica microzona, giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.
- L'Amministrazione ha l'onere di dedurre e provare, in modo chiaro, preciso e analitico, sia i presupposti della riclassificazione di massa sia i criteri applicati alla singola unità; non è sufficiente un richiamo astratto ai presupposti normativi o a dati aggregati della microzona.
- La motivazione del nuovo classamento deve consentire al contribuente un controllo ex ante effettivo delle ragioni dell'atto; non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione né ritenersi sufficiente perché il contribuente abbia comunque potuto difendersi.
- La revisione per microzone non serve a correggere errori del classamento originario del singolo immobile né a riflettere automaticamente la mera evoluzione del mercato, ma a riallineare, in chiave perequativa, i valori della microzona rispetto al resto del territorio comunale, sulla base di una concreta modifica del contesto urbano e immobiliare.
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