Cassazione Civile, Ordinanza n. 29046/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa al 2009; l'Ufficio aveva disposto la sospensione del rimborso. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, rilevando che il provvedimento di sospensione era stato regolarmente notificato e non era stato impugnato, nonché che esso trovava fondamento nell'art. 23 d.lgs. 472/1997 in ragione di pretese fiscali e sanzionatorie di importo superiore al credito richiesto. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere provata la regolare notifica del provvedimento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 38-bis d.P.R. 633/1972 e 23 d.lgs. 472/1997, contestando la legittimità della sospensione del rimborso; il terzo motivo è richiamato solo in modo generico nel fatto processuale, ma non è sviluppato nel testo fornito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché sotto l'apparente violazione dell'art. 2697 c.c. la ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, cioè dell'avvenuta notifica e della mancata impugnazione del provvedimento di sospensione, profili riservati al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione della CTR poggiava sulla definitività del provvedimento di sospensione, non impugnato nei termini; le ulteriori considerazioni sulla sua legittimità costituivano meri obiter dicta, non idonei a incidere sul dispositivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione di questa norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non può essere usato per censurare la ricostruzione della fattispecie concreta.
Richiamato dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe il rimborso IVA, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un provvedimento ormai definitivo.
Richiamato come base giuridica della sospensione del rimborso; la Corte ha però ritenuto irrilevante la sua corretta applicazione rispetto alla definitività del provvedimento non impugnato.
Il provvedimento di sospensione, non impugnato nei termini e nelle forme del processo tributario, deve considerarsi definitivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti l'erronea distribuzione dell'onere della prova; se invece si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio o l'accertamento del fatto, la censura non è di violazione di legge ma attiene al merito o al vizio motivazionale.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione di fatti già accertati dal giudice di merito, come la regolare notifica di un atto o la mancata impugnazione dello stesso.
- Le censure rivolte contro argomentazioni meramente rafforzative, svolte ad abundantiam o costituenti obiter dictum, sono inammissibili per difetto di interesse, poiché non incidono sulla ratio decidendi né sul dispositivo della sentenza impugnata.
- Se un provvedimento amministrativo o tributario non viene impugnato nei termini di legge, esso diviene definitivo e non può essere rimesso in discussione in sede di impugnazione di atti consequenziali, salvo specifiche previsioni di legge.
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