Cassazione Civile, Ordinanza n. 30278/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, della decisione di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta operata sul trattamento pensionistico dell'iscritto a titolo di contributo di solidarietà e aveva condannato l'ente alla restituzione delle somme trattenute. La cassa ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con i primi due ha denunciato la violazione della disciplina che regola l'autonomia normativa delle casse privatizzate e della normativa sopravvenuta in materia previdenziale, sostenendo che il prelievo sarebbe stato legittimo come misura finalizzata all'equilibrio finanziario dell'ente; con il terzo ha dedotto la prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione delle somme trattenute, invocando le norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici e delle relative differenze. Il resistente ha controricorso, chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati, in continuità con un orientamento consolidato, i motivi relativi alla legittimità del contributo di solidarietà, ribadendo che le casse privatizzate non possono introdurre unilateralmente un prelievo patrimoniale sui trattamenti pensionistici già liquidati, poiché tale misura non rientra tra i criteri di determinazione della pensione consentiti dall'ordinamento, ma richiede un intervento del legislatore. Ha inoltre confermato che l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale, perché si tratta di un credito autonomo rispetto ai ratei pensionistici. Conseguentemente la cassa è stata condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati formalmente proposti per violazione di legge; la Corte ha poi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. per contrasto con giurisprudenza consolidata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano incompatibili con un orientamento di legittimità consolidato e non offrivano ragioni per mutarlo.
Attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle casse privatizzate nei limiti fissati dalla legge; non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
È norma imperativa che, nel rispetto del principio del pro rata, consente modifiche dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma non legittima prelievi patrimoniali sui trattamenti già in godimento.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare il potere di imporre il contributo di solidarietà sui pensionati.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
La Corte ne esclude l'idoneità a trasformare il contributo di solidarietà in un criterio di determinazione della pensione; la norma riguarda la legittimazione di atti finalizzati all'equilibrio finanziario, non la creazione di prestazioni patrimoniali imposte dalla cassa.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimità del prelievo.
artt. 3, 23 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente; la Corte richiama in particolare il principio per cui il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta che può essere istituita solo per legge.
La domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquidato ed esigibile; non si applica alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in assenza del prelievo illegittimo.
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
Anche questa disposizione richiede che il credito sia liquidato ed esigibile; non opera quando è contestata la misura della pensione per effetto di trattenute illegittime.
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
Non si applica alla fattispecie, perché la controversia non riguarda una riliquidazione di trattamenti pensionistici ma la restituzione di somme indebitamente trattenute.
art. 380-bis, ult. comma, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, si applica la disciplina sanzionatoria prevista dalla norma.
In ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha condannato la ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate hanno autonomia regolamentare, ma non possono introdurre con proprio regolamento prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tali misure non rientrano nei criteri di determinazione della pensione consentiti dalla legge.
- Il principio del pro rata opera sulle modifiche dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico e non può essere utilizzato per legittimare contributi di solidarietà applicati in via unilaterale ai pensionati.
- Un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, può essere istituito solo da una fonte legislativa primaria.
- Ai fini della prescrizione, la regola quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquidato ed esigibile; se si controverte sulla legittimità di trattenute operate sulla pensione, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente prelevate è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria.
- La controversia sulla restituzione di trattenute illegittime non va qualificata come semplice riliquidazione del trattamento pensionistico, ma come azione volta a recuperare un credito autonomo derivante da una misura patrimoniale illegittima.
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