Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30305/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente regionale, prossimo al compimento dei 65 anni, aveva chiesto dapprima di permanere in servizio per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992; l'amministrazione aveva negato la richiesta richiamando una legge regionale che escludeva l'applicazione di tale facoltà ai dipendenti regionali, salvo il mantenimento in servizio fino al 67° anno per chi non avesse maturato 35 anni di contribuzione. Poiché l'interessato aveva già maturato un'anzianità contributiva superiore a 35 anni, il diniego era stato motivato sulla base di tale disciplina. Successivamente l'interessato aveva presentato una seconda istanza per essere trattenuto sino al 70° anno di età, sulla quale la Regione non aveva adottato un provvedimento espresso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, delle norme regionali pugliesi e delle norme costituzionali, sostenendo che il trattenimento in servizio fino al 67° anno fosse dovuto e che, in ogni caso, il silenzio serbato sulla seconda istanza impedisse la cessazione del rapporto; ha inoltre censurato l'asserita erroneità dell'affermazione secondo cui al 1° maggio 2005 egli non fosse più in servizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla data del compimento del 65° anno di età, trovasse applicazione la legge regionale pugliese vigente, la quale escludeva l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 ai dipendenti regionali, consentendo solo un mantenimento in servizio fino al 67° anno per chi non avesse maturato 35 anni di contribuzione. Poiché il ricorrente aveva già superato tale soglia contributiva, non rientrava tra i soggetti legittimati al trattenimento. La Corte ha inoltre precisato che la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età opera automaticamente per legge e che la comunicazione dell'ente ha natura meramente ricognitiva, sicché è irrilevante il mancato provvedimento espresso sulla seconda istanza e non è applicabile la disciplina decadenziale propria del licenziamento. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente e dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992

    come modificato dalla legge n. 186 del 2004

    il trattenimento in servizio oltre i limiti di età è una facoltà dell'interessato; la pubblica amministrazione può accogliere la richiesta in relazione alle proprie esigenze e alla professionalità acquisita, non essendo configurabile un diritto incondizionato al prolungamento del rapporto.

  • art. 29 L.R. Puglia n. 7 del 2002

    la norma regionale escludeva l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 ai dipendenti regionali e prevedeva il solo mantenimento in servizio, non oltre il 67° anno, per chi non avesse maturato 35 anni di contribuzione.

  • art. 2, comma 3, L.R. Puglia n. 7 del 2005

    ha abrogato l'art. 29 della L.R. n. 7 del 2002, ma in epoca successiva al raggiungimento del limite di età rilevante per la controversia.

  • art. 1-quater d.l. n. 136 del 2004 conv. con modif. dalla L. n. 186 del 2004

    ha modificato l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, introducendo la facoltà di richiedere il trattenimento fino al 70° anno di età.

  • art. 33 della L. n. 248 del 2006

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne fondi l'accoglimento.

  • art. 97 Cost.

    la Corte richiama la compatibilità della disciplina regionale con il principio di buon andamento, escludendo che esso imponga un indiscriminato trattenimento in servizio.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dal ricorrente; la decisione ribadisce la discrezionalità regionale entro i principi fondamentali statali.

  • art. 6 L. n. 604 del 1966

    la disciplina decadenziale prevista per il licenziamento non si applica alla cessazione automatica del rapporto per raggiunti limiti di età nel pubblico impiego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età non integra un diritto pieno ed automatico del dipendente, ma una facoltà sottoposta alla disciplina legislativa vigente e, nei limiti consentiti, alla valutazione dell'amministrazione.
  • Una legge regionale può legittimamente disciplinare in modo restrittivo il mantenimento in servizio dei dipendenti regionali, purché nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e dei parametri costituzionali; in tale ambito non esiste un obbligo di recepire integralmente la disciplina statale sul trattenimento.
  • Se, alla data di maturazione del limite di età, il dipendente non rientra nei requisiti previsti dalla normativa applicabile, il rapporto si estingue automaticamente per effetto della legge; la comunicazione dell'amministrazione ha natura meramente ricognitiva e non provvedimentale.
  • La disciplina decadenziale prevista per l'impugnazione del licenziamento non si estende alla cessazione del rapporto nel pubblico impiego per raggiunti limiti di età, trattandosi di fattispecie diversa e autonoma.
  • Il silenzio dell'amministrazione sulla domanda di trattenimento non può impedire la cessazione del rapporto quando la normativa sostanziale esclude il diritto al prolungamento o non consente il trattenimento nelle condizioni concrete del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.