Cassazione Civile, Ordinanza n. 30261/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, con delibera n. 512/2011, della precedente delibera n. 921/2007 che aveva disposto la liquidazione in favore di un dirigente di ente sanitario pubblico del compenso per l'attività svolta come presidente di una commissione aggiudicatrice di gara. In primo grado la domanda del lavoratore era stata accolta, mentre in appello la decisione è stata riformata con rigetto della domanda, ritenendo applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico e conseguentemente dovuta la restituzione di quanto percepito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello della amministrazione, privo di specifiche censure; 2) violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, l. 311/2004, assumendo che la delibera del 2011 fosse una revoca soggetta a termine ragionevole, ormai spirato; 3) violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001, in combinato con l'art. 53, commi 2 e 7, d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'onnicomprensività non operasse perché l'incarico non era stato conferito dall'amministrazione datrice di lavoro e non rientrava nei compiti d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si era uniformata all'orientamento delle Sezioni Unite sulla specificità dei motivi di appello. Ha respinto il secondo motivo perché la delibera impugnata, pur denominata revoca, riguardava il trattamento economico di un rapporto di pubblico impiego privatizzato e costituiva quindi atto di gestione del rapporto adottato con i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente inapplicabilità delle norme invocate sulla revoca amministrativa. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che il dirigente era dipendente di altra amministrazione pubblica e che l'art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001 esprime un principio di onnicomprensività applicabile a qualsiasi incarico comunque conferito dall'amministrazione presso cui presta servizio o su sua designazione. Le spese del giudizio di legittimità non sono state liquidate per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 342 e 434 c.p.c.
nel testo di cui al d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in l. n. 134/2012
I motivi di appello devono essere specifici, ma nel caso concreto l'appello dell'amministrazione è stato ritenuto ammissibile in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Le norme sulla revoca/annullamento d'ufficio degli atti amministrativi non si applicano quando l'atto riguarda la gestione economica di un rapporto di pubblico impiego privatizzato e opera come atto del datore di lavoro privato.
art. 1, comma 136, l. n. 311/2004
Richiamato dal ricorrente come limite temporale alla revoca; la Corte ne esclude l'applicabilità al caso concreto.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico si estende non solo agli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, ma a qualsiasi incarico comunque conferito dall'amministrazione presso cui il dirigente presta servizio o su designazione della stessa.
art. 53, commi 2 e 7, d.lgs. n. 165/2001
Il ricorrente lo invoca per sostenere la spettanza del compenso; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto al principio di onnicomprensività applicato al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi va valutata in concreto: l'impugnazione è ammissibile se consente di individuare le critiche mosse alla sentenza e il loro perimetro, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
- Gli atti che incidono sul trattamento economico di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche se formalmente denominati come revoca o autotutela amministrativa, possono essere qualificati come atti di gestione del rapporto adottati come datore di lavoro privato, con esclusione delle regole tipiche dell'autotutela amministrativa.
- Per i dirigenti pubblici, il principio di onnicomprensività della retribuzione opera anche con riguardo a incarichi ulteriori comunque conferiti dall'amministrazione di appartenenza o su sua designazione, senza che rilevi la sola estraneità dell'incarico ai compiti ordinari o il fatto che l'incarico sia stato formalmente conferito da altra articolazione pubblica.
- Quando la Corte di cassazione rigetta tutti i motivi, conferma la decisione di merito e può dichiarare non dovute le spese se l'intimato non ha svolto difese; può inoltre essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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