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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30275/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo e il successivo giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per ottenere prestazioni previdenziali. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e lo aveva condannato alle spese processuali, nonostante egli avesse dichiarato di possedere un reddito familiare inferiore al limite previsto dall’art. 41, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003 e avesse inserito la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sia nel ricorso per ATPO sia nel ricorso in opposizione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione alla condanna alle spese, nonché nullità della sentenza per carenza e illogicità di motivazione, sostenendo che la legge non richiede una separata dichiarazione reddituale né formule rigide, purché la dichiarazione contenga gli elementi essenziali previsti dalla norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. può essere validamente resa con il ricorso introduttivo di primo grado e produce effetto anche nei gradi successivi senza necessità di reiterazione; inoltre non è richiesta una specifica formula sacramentale né una dichiarazione separata, essendo sufficiente che l’atto contenga gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza consolidata. Poiché nel caso concreto tale dichiarazione era presente negli atti di causa, la condanna alle spese disposta dal Tribunale è stata ritenuta resa in assenza del potere di farlo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, senza rinvio, e l’INPS è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    "nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte …non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari…"

    La dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale non richiede formule rigide né una separata dichiarazione reddituale; è sufficiente che sia resa con il ricorso introduttivo, contenga gli elementi essenziali e produca effetti anche nei gradi successivi, salvo variazioni delle condizioni reddituali.

  • art. 41, comma 11, d.l. n. 269 del 2003

    È richiamato quale limite reddituale rilevante per beneficiare dell’esonero dalle spese nei giudizi previdenziali o assistenziali.

  • art. 445-bis, comma 6, c.p.c.

    Regola il giudizio di opposizione successivo all’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge sulla condanna alle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per carenza o illogicità della motivazione.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    Richiamati per affermare che il ricorso rispettava i requisiti di specificità, allegazione e autosufficienza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione, richiamata per il deposito dell’ordinanza.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La statuizione sulle spese resa senza il relativo potere è ricondotta a questa fattispecie, giustificando la cassazione senza rinvio.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione reddituale richiesta per l’esonero dalle spese può essere validamente contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado e non deve essere necessariamente reiterata nei successivi gradi di giudizio, salvo il mutamento delle condizioni economiche dichiarate.
  • L’art. 152 disp. att. c.p.c. non impone formule sacramentali né una specifica struttura formale della dichiarazione sostitutiva di certificazione: è sufficiente che l’atto contenga gli elementi essenziali previsti dalla norma, inclusa la sottoscrizione personale della parte, la data certa e l’impegno a comunicare eventuali variazioni.
  • In presenza di una valida dichiarazione di esonero, il giudice non ha il potere di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali; se lo fa, la statuizione è cassabile senza rinvio perché resa in assenza del relativo potere decisorio.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, è rispettato il principio di autosufficienza quando il ricorrente riproduce nel ricorso il contenuto degli atti rilevanti e ne indica puntualmente la collocazione nel fascicolo, consentendo alla Corte il controllo diretto sulla fondatezza della censura.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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