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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30277/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un medico convenzionato di medicina generale, operante in forma associata in una "medicina di gruppo", volta a ottenere il riconoscimento del diritto a percepire per intero, e non solo in quota parte come disposto dalla ASL, l'indennità di collaboratore di studio relativa all'assunzione di un'impiegata d'ordine part-time addetta allo studio associato. La Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento del diritto per intero, ritenendo che la disciplina contrattuale succedutasi nel tempo fosse chiara nel prevedere l'attribuzione integrale dell'indennità a ciascun medico operante in forma associata. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più profili: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione delle clausole contrattuali e collettive applicabili; violazione dell'art. 45 d.P.R. n. 484/1996, dell'art. 45 d.P.R. 270/2000, dell'art. 45, punti 2 e 4, dell'Accordo Regionale Integrativo per la Medicina Generale della Regione Campania, nonché dell'art. 59 n. 14 CCNL 2004/2005 e del successivo CCNL 2008/2009; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione, richiamando gli artt. 2955 n. 2 e 2957 c.c. La Corte di cassazione rileva che i primi profili del motivo sono inammissibili perché la ricorrente non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata né indica puntualmente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla ripartizione pro quota dell'indennità. Anche il profilo sull'omessa pronuncia è inammissibile perché la ricorrente non dimostra di avere tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione e non sviluppa una censura argomentata sull'asserita omissione decisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della ASL. Ha ritenuto inammissibili sia le censure sull'interpretazione della disciplina contrattuale relativa all'indennità di collaboratore di studio, per difetto di specifica critica alla motivazione d'appello e ai canoni ermeneutici invocati, sia la doglianza di omessa pronuncia sulla prescrizione, perché non risulta allegata e dimostrata la tempestiva proposizione dell'eccezione nel giudizio di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come canone legale di interpretazione contrattuale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente sviluppata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1363 c.c.

    È richiamato come canone sistematico di interpretazione del contratto; la Corte osserva che la ricorrente non ha spiegato in che modo sarebbe stato violato.

  • art. 45 d.P.R. n. 484/1996

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'indennità per il collaboratore di studio; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 45 d.P.R. 270/2000

    Norma invocata insieme alle altre fonti collettive e regolamentari sulla disciplina dell'indennità; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 45, punti 2 e 4, Accordo Regionale Integrativo per la Medicina Generale per la Regione Campania

    Fonte collettiva richiamata per sostenere la ripartizione pro quota dell'indennità; la censura è stata ritenuta non sufficientemente argomentata.

  • art. 59, n. 14, CCNL 2004/2005

    Richiamato dalla ricorrente quale base della pretesa di ripartizione dell'indennità; la Corte rileva l'assenza di un confronto puntuale con il testo e con la motivazione d'appello.

  • CCNL 2008/2009

    Richiamato quale disciplina successiva della materia; il ricorso è stato reputato generico e quindi inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita omessa pronuncia sulla prescrizione; la censura è inammissibile perché non è dimostrata la tempestiva deduzione dell'eccezione in primo grado.

  • art. 2955, n. 2, c.c.

    È menzionato come uno dei parametri normativi dell'eccezione di prescrizione; la Corte non verifica nel merito la questione per difetto di specifica allegazione processuale.

  • art. 2957 c.c.

    È richiamato come ulteriore parametro di prescrizione; la Corte osserva che non risulta la tempestiva eccezione nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di clausole contrattuali o collettive, è indispensabile un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con il testo delle clausole asseritamente mal interpretate; una mera affermazione apodittica della soluzione alternativa non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione della violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e 1363 c.c. richiede di indicare in modo puntuale quale regola interpretativa sia stata trascurata e perché la lettura del giudice di merito sia incompatibile con il dato testuale o sistematico.
  • La denuncia di omessa pronuncia su eccezioni come la prescrizione presuppone che l'eccezione sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e che tale circostanza sia specificamente allegata nel ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso si limita a riprodurre il contenuto della doglianza senza sviluppare una critica argomentata alla sentenza impugnata, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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