Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28457/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento che egli assumeva non essergli stata notificata. Nei gradi di merito le sue deduzioni non erano state accolte, con conferma del rigetto del ricorso. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992; (2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., sostenendo di avere tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti dall’Amministrazione; (3) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, deducendo che la CTR aveva ritenuto valida la notificazione della cartella senza considerare la mancata produzione della raccomandata informativa (CAN).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza impugnata, e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Ha quindi cassato la decisione della CTR del Veneto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato della controversia. La Corte ha inoltre invitato il giudice del rinvio a verificare l’eventuale applicabilità della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 602/1973, con riferimento alla diretta impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente non notificata nei casi ivi indicati, e a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, la cui violazione può integrare nullità in caso di motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione intellegibile; l’omissione o l’apparenza della motivazione integra vizio di nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma del motivo di ricorso per nullità della sentenza denunciata per motivazione apparente.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dalla controparte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova in tema di notificazione e produzione documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti sugli artt. 2719 e 2697 c.c. e sugli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alla notificazione della cartella di pagamento e alla produzione della raccomandata informativa (CAN).

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) ..."

    Il giudice del rinvio deve verificare la possibile applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta sulla diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata, nei casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non consente di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o li espone in modo solo assertivo, impedendo il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio.
  • La motivazione della sentenza deve superare il c.d. minimo costituzionale: non è sufficiente una formula apodittica o meramente conclusiva priva di effettiva disamina delle questioni controverse.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe un vizio radicale della motivazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti se la cassazione della sentenza rende necessario un nuovo esame complessivo della controversia.
  • Nel giudizio tributario, ove sia dedotta l’invalidità della notificazione della cartella, il giudice del rinvio deve anche valutare l’incidenza della disciplina sopravvenuta, se dotata di efficacia retroattiva, sulla possibilità di impugnazione diretta del ruolo o della cartella.
  • In tema di notificazione degli atti della riscossione, la verifica della regolarità formale della prova documentale e degli adempimenti notificatori è centrale solo se la decisione di merito sia sorretta da un percorso motivazionale intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.