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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11819/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società un maggior reddito d’impresa non dichiarato e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, in relazione alla vendita di un capannone industriale. La contribuente aveva sostenuto, nel giudizio di merito, di avere legittimamente operato una variazione in diminuzione collegata a due acconti versati dalla parte acquirente del terreno. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, deducendo la mancata presa di posizione sui rilievi dell’appello e l’assenza di un percorso logico-argomentativo comprensibile; con il secondo ha lamentato la violazione della disciplina IRAP di cui alla l. n. 244/2007, sostenendo che l’abrogazione della imponibilità delle plusvalenze/minusvalenze relative a beni strumentali avrebbe dovuto escludere la tassazione della plusvalenza in questione, mentre la CTR aveva fatto leva su una circolare dell’Agenzia ritenuta priva di efficacia normativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione solo apparente: la CTR si era limitata ad affermazioni generiche e alla mera riproduzione di massime giurisprudenziali, senza confrontarsi con i fatti di causa e con le specifiche censure dell’appellante, così da non consentire di comprendere le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    richiamato dalla CTR come disposizione inderogabile per escludere la deduzione di costi in esercizi diversi da quello di competenza

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997

    norma indicata come precedente disciplina dell’imponibilità ai fini IRAP di plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, poi soppressa dalla l. n. 244/2007

  • art. 1, commi 50 e 51, l. n. 244/2007

    norme invocate per sostenere la soppressione della rilevanza IRAP delle plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali non derivanti da trasferimento d’azienda

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata risposta alle domande/questioni devolute

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza d’appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza d’appello

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza d’appello

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza

Massime di principio

  • È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza che si limiti ad affermazioni generiche e alla riproduzione di principi astratti, senza indicare i fatti rilevanti della controversia né spiegare il nesso logico tra tali principi e la decisione adottata.
  • Nel giudizio di appello e, a maggior ragione, in cassazione, il giudice deve confrontarsi con le specifiche censure mosse dalla parte, dando conto della loro infondatezza con argomentazione comprensibile e riferita al caso concreto.
  • La motivazione della sentenza deve raggiungere un livello minimo costituzionalmente richiesto: non basta richiamare massime giurisprudenziali o norme astratte se manca qualsiasi applicazione alla fattispecie decisa.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione, attinente alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è accolto, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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