Cassazione Civile, Ordinanza n. 11819/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società un maggior reddito d’impresa non dichiarato e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, in relazione alla vendita di un capannone industriale. La contribuente aveva sostenuto, nel giudizio di merito, di avere legittimamente operato una variazione in diminuzione collegata a due acconti versati dalla parte acquirente del terreno. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, deducendo la mancata presa di posizione sui rilievi dell’appello e l’assenza di un percorso logico-argomentativo comprensibile; con il secondo ha lamentato la violazione della disciplina IRAP di cui alla l. n. 244/2007, sostenendo che l’abrogazione della imponibilità delle plusvalenze/minusvalenze relative a beni strumentali avrebbe dovuto escludere la tassazione della plusvalenza in questione, mentre la CTR aveva fatto leva su una circolare dell’Agenzia ritenuta priva di efficacia normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione solo apparente: la CTR si era limitata ad affermazioni generiche e alla mera riproduzione di massime giurisprudenziali, senza confrontarsi con i fatti di causa e con le specifiche censure dell’appellante, così da non consentire di comprendere le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla CTR come disposizione inderogabile per escludere la deduzione di costi in esercizi diversi da quello di competenza
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997
norma indicata come precedente disciplina dell’imponibilità ai fini IRAP di plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, poi soppressa dalla l. n. 244/2007
art. 1, commi 50 e 51, l. n. 244/2007
norme invocate per sostenere la soppressione della rilevanza IRAP delle plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali non derivanti da trasferimento d’azienda
richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata risposta alle domande/questioni devolute
richiamato nel motivo di nullità della sentenza d’appello
richiamato nel motivo di nullità della sentenza d’appello
richiamato nel motivo di nullità della sentenza d’appello
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro del dovere di motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza
Massime di principio
- È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza che si limiti ad affermazioni generiche e alla riproduzione di principi astratti, senza indicare i fatti rilevanti della controversia né spiegare il nesso logico tra tali principi e la decisione adottata.
- Nel giudizio di appello e, a maggior ragione, in cassazione, il giudice deve confrontarsi con le specifiche censure mosse dalla parte, dando conto della loro infondatezza con argomentazione comprensibile e riferita al caso concreto.
- La motivazione della sentenza deve raggiungere un livello minimo costituzionalmente richiesto: non basta richiamare massime giurisprudenziali o norme astratte se manca qualsiasi applicazione alla fattispecie decisa.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione, attinente alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è accolto, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione impugnata.
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