Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/07/2020 n. 15721 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva annullato gli avvisi di accertamento per gli anni 2008-2009 emessi dall'Ufficio delle Entrate di Milano ritenuto territorialmente incompetente. L'Agenzia deduceva violazioni di norme processuali e tributarie relative alla competenza territoriale dell'ufficio emittente e chiedeva la cassazione della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo di ricorso. Ha ritenuto che l'Ufficio di Milano fosse territorialmente competente in base al domicilio fiscale indicato dalle societa' (coincidente con la sede legale a Milano) e alla normativa sulle modalita' di determinazione del domicilio fiscale; ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimita'.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 4

    1. Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici ...; 2. Le Commissioni Tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

    Stabilisce la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: la CTP di Milano era competente sugli avvisi emessi dall'Ufficio di Milano e la CTR Lombardia competente in appello.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 5, comma 3

    3. La sentenza della Commissione Tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della Commissione Tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

    Una dichiarazione di incompetenza della CTP che dispone il riassorbimento rende definita la competenza della CTP indicata; nel caso l'atto di riassunzione aveva consolidato la competenza della CTP di Milano anche per l'avviso originariamente collegato a Bolzano.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 31

    Competenza dell'Ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data di presentazione della stessa.

    La Corte ha applicato tale norma per affermare che l'ufficio competente e' quello della circoscrizione del domicilio fiscale dichiarato al momento della dichiarazione; pertanto l'Ufficio di Milano era competente se il domicilio fiscale risultava dichiarato a Milano.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 58 e 59

    Art.58: "I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale ..."; Art.59: "L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga ..."

    Definiscono il domicilio fiscale per le persone giuridiche (sede legale, sede amministrativa ecc.) e attribuiscono all'Amministrazione la possibilita' di stabilire il domicilio fiscale; la Corte ha ritenuto determinante il domicilio fiscale dichiarato (sede legale a Milano) in assenza di comunicazioni di variazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10

    Richiamata nelle censure iniziali in tema di diritti e garanzie del contribuente; non decisiva per l'esito finale, ma parte del contesto normativo citato dalle parti.

  • Codice di procedura civile, articolo 112 e articolo 360 c.p.c. (richiamati)

    Richiami processuali usati per valutare l'ammissibilita' dei motivi di cassazione (art.360 per i criteri di censura). La Corte ha ritenuto alcuni motivi eccentrici rispetto alla decisione effettivamente adottata dalla CTR e dunque inammissibili.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per gli accertamenti fiscali si determina principalmente dal domicilio fiscale del contribuente al momento della dichiarazione: per le societa' il domicilio coincide con la sede legale, in mancanza la sede amministrativa, ecc. (TUIR artt.58-59 e DPR 600/1973 art.31).
  • Se la societa' non comunica la variazione di sede legale/ammistrativa, l'ufficio originario resta competente: le notifiche e gli accertamenti dell'ufficio competente secondo i registri anagrafici/denunce societarie sono validi.
  • Una pronuncia di incompetenza della CTP che dispone il riassorbimento rende incontestabile la competenza della CTP indicata quando il processo sia stato riassunto (D.Lgs. 546/92 art.5, comma 3).
  • La nullita' dell'avviso per incompetenza territoriale e' questione rilevante: la giurisprudenza e' varia (nullita' assoluta o relativa), ma se il contribuente ha impugnato regolarmente l'avviso la questione e' rilevabile e decisiva; bisogna sempre sollevare tempestivamente la eccezione di incompetenza/invalidita'.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi devono essere attinenti alla decisione resa: deduzioni che risultino eccentriche rispetto al dispositivo effettivamente adottato dalla corte di merito sono spesso inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.