Sentenza del 23/07/2020 n. 2357 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avviso di accertamento Ires - Irap - Iva - Costi sostenuti per pubblicità e sponsorizzazioni - Recupero a tassazione - Sussiste - Costi non compatibili e giustificabili con il volume di affari della società - Correttezza della contabilizzazione delle spese - Non sufficiente di per sé a riconoscere la deducibilità dei costi - Necessità di dimostrare la coerenza economica dei costi rispetto ai ricavi ed all'attività esercitata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di costi sostenuti per pubblicità e sponsorizzazioni (IRES, IRAP, IVA). L'Amministrazione contesta la deducibilità/rilevanza fiscale di tali spese ritenendole non compatibili con il volume d'affari e non inerenti all'attività d'impresa; è poi discussa la presunzione prevista dall'art. 90, co. 8, l. n. 289/2002 circa la natura di spese di pubblicità e la possibilità di applicarla alle sponsorizzazioni ad associazioni sportive dilettantistiche.
La decisione
la giurisprudenza di legittimità conferma il recupero a tassazione: le spese per pubblicità e sponsorizzazioni sono state ritenute non deducibili perché il contribuente non ha dimostrato la compatibilità e la coerenza economica delle spese rispetto ai ricavi e all'oggetto sociale. La Corte precisa inoltre che la presunzione dell'art. 90, co. 8, opera solo se l'associazione sportiva dilettantistica beneficiaria è iscritta nel registro CONI; la corretta contabilizzazione non è di per sé sufficiente a provare la deducibilità; le sponsorizzazioni dirette ad attività sportive dilettantistiche con limitata visibilità non sono idonee a incrementare la clientela e quindi non sono inerenti.
Norme richiamate
l. n. 289/2002, art. 90, co. 8
introduce una presunzione relativa alla natura pubblicitaria di determinate spese; la Corte ha limitato l'operatività della presunzione ai casi in cui il beneficiario (associazione sportiva dilettantistica) sia iscritto nel registro CONI delle ASD/SSD
Cass. civ., Sez. 6, n. 7202/2017
ha precisato che la presunzione di cui all'art. 90, co. 8, è applicabile solo se il beneficiario è iscritto nel registro CONI; senza tale iscrizione non scatta automaticamente la qualificazione delle spese come pubblicitarie
Cass. civ., Sez. 5, n. 24046/2018
ha affermato che i costi di sponsorizzazione sono deducibili solo se risultano inerenti all'attività d'impresa e diretti al potenziale incremento dell'attività stessa
Cass. civ., Sez. 6, n. 14858/2018
ha stabilito che la correttezza della contabilizzazione non basta di per sé a riconoscere la deducibilità: il contribuente deve anche dimostrare la coerenza economica delle spese rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa
Massime di principio
- Per riconoscere la deducibilità di spese per pubblicità e sponsorizzazioni è necessario dimostrare l'inerenza: le spese devono essere dirette al potenziale incremento dell'attività e coerenti con i ricavi e l'oggetto sociale.
- La sola tenuta regolare della contabilità non prova la deducibilità fiscale: il contribuente ha l'onere di fornire elementi che giustifichino la congruità e la funzionalità economica delle spese.
- La presunzione prevista dall'art. 90, co. 8, l. n. 289/2002 circa la natura pubblicitaria di certe spese opera limitatamente, in ambito di sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, quando il beneficiario sia iscritto nel registro CONI; in assenza di tale iscrizione la presunzione non scatta automaticamente.
- Le sponsorizzazioni rivolte ad attività con limitata visibilità o a nicchie ristrette (es. particolari discipline dilettantistiche) difficilmente possono essere considerate inerenti se non è dimostrato un concreto riflesso sull'incremento della clientela o delle vendite.
- In contenziosi simili è utile documentare preventivamente i ritorni economici o di immagine (contratti, evidenze di visibilità, piani di marketing, rapporti tra spesa e fatturato) per contrastare il recupero a tassazione.
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