Sentenza del 23/07/2020 n. 2356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Pagamento Tari - Rifiuti prodotti in una carrozzeria - Rifiuti speciali non assimilati agli urbani - Esenzione tariffa - Presunzione legale relativa di produzione di rifiuti - Dimostrazione della sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni di cui all'art. 62, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 507/1993 - Onere di informazione dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria - Onere a carico del contribuente - Riduzione del 30% della superficie imponibile - Applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione del pagamento TARI per locali adibiti a carrozzeria: la società sosteneva che parte dei rifiuti prodotti erano rifiuti speciali non assimilati agli urbani e quindi che doveva essere riconosciuta un'esenzione o una riduzione della superficie imponibile ai sensi del regolamento comunale e del d.lgs. n. 507/1993.
La decisione
La Corte ha affermato che, in linea di principio, quando sulla stessa superficie coesistono rifiuti speciali non assimilati e rifiuti assimilati/urbani è prevista dal regolamento comunale una riduzione della superficie tassabile pari al 30% per alcune attività (tra cui la carrozzeria). Tuttavia la Cassazione ha ritenuto legittimo l'avviso di pagamento emesso dal Comune perché il contribuente non ha fornito la prova idonea a delimitare con precisione le aree di produzione esclusiva o preminente di rifiuti speciali non assimilati: la mera planimetria, priva dell'indicazione delle superfici dei singoli vani, non è sufficiente. Le esenzioni sono da considerarsi eccezioni e il relativo onere informativo/probatorio grava sul contribuente. L'appello è stato quindi accolto solo parzialmente ma l'obbligo di pagamento è stato confermato nella sostanza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507/1993, art. 62
Le esenzioni e le modalità di esclusione dalla base imponibile trovano disciplina nell'art. 62; la Cassazione richiama che il contribuente deve dimostrare le condizioni per fruire delle esenzioni previste, essendo queste eccezioni alla regola generale della tassabilità.
d.lgs. n. 507/1993, art. 70
Riferimento normativo di coordinamento con il sistema delle tariffe e dei regolamenti comunali; utile per interpretare gli obblighi informativi e le modalità di quantificazione della tassa.
Regolamento comunale TARI
normativa regolamentare locale (applicata all'epoca)
Prevede la riduzione del 30% della superficie tassabile quando sulla stessa superficie si producono sia rifiuti speciali non assimilati sia rifiuti speciali assimilati/urbani per talune tipologie di attività (incluse carrozzerie); tuttavia l'applicazione è condizionata alla prova documentale fornita dal contribuente.
Massime di principio
- L'onere della prova circa le condizioni che giustificano esenzioni o riduzioni TARI grava sul contribuente: le esenzioni sono eccezioni alla regola generale e vanno provate in modo specifico.
- Se su una stessa superficie si producono rifiuti speciali non assimilati insieme a rifiuti assimilati o urbani, il regolamento comunale può prevedere una riduzione (es. 30%) della superficie imponibile, ma la riduzione si applica solo se il contribuente dimostra puntualmente la delimitazione delle aree produttive dei rifiuti non assimilati.
- La documentazione minima richiesta per ottenere l'esenzione/agevolazione non può consistere in una mera piantina senza l'indicazione delle superfici: sono necessari elementi probatori precisi (planimetrie quotate, metrature dei locali, attestazioni tecniche, registri/contratti di gestione dei rifiuti, fotografie, eventuali certificazioni di soggetti qualificati).
- La qualificazione del rifiuto (assimilato o non assimilato) è decisiva: il contribuente deve fornire evidenze sulla natura dei rifiuti prodotti e sul fatto che questi siano smaltiti come rifiuti speciali non assimilati (es. formulario rifiuti, rapporti con imprese di smaltimento).
- In sede preventiva è consigliabile che il contribuente fornisca al Comune tutta la documentazione tecnica e amministrativa sul ciclo dei rifiuti e sulle superfici operative, e richieda un accertamento o una determinazione formale prima dell'emissione dell'avviso di pagamento.
- Le amministrazioni comunali possono legittimamente emettere avvisi di pagamento quando il contribuente non soddisfa l'onere informativo probatorio; il contenzioso può portare a parziale accoglimento dell'appello solo se il contribuente riesce a dimostrare i requisiti richiesti.
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