Sentenza del 23/07/2020 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Dazi - Base giuridica dei Regolamenti di esecuzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dei Regolamenti di esecuzione con cui la Commissione disponeva la restituzione dei dazi antidumping precedentemente imposti e poi invalidati; contestata la base giuridica dei Regolamenti, la conformità alle regole sul coordinamento con le autorità doganali nazionali (art. 266 del Codice doganale dell'Unione) e la corretta applicazione della norma sulla prescrizione (art. 221, par. 3 del Codice doganale comunitario) quando la comunicazione dell'importo al debitore non è avvenuta entro il termine triennale a causa della proposizione di un ricorso ex art. 243
La decisione
la Corte ha respinto le censure: ha ritenuto che i Regolamenti di esecuzione trovano base giuridica negli artt. 9 e 14 del Regolamento (UE) n. 1036/2016 che abilita la Commissione a restituire i dazi annullati; ha dichiarato la conformità degli atti impugnati all'art. 266 del Codice doganale dell'Unione, riconoscendo il diritto della Commissione di ordinare alle autorità doganali nazionali la sospensione del rimborso fino all'adozione dei Regolamenti di esecuzione; e ha interpretato l'art. 221, par. 3 del Codice doganale comunitario (Reg. n. 2913/92) nel senso che i principi di certezza del diritto e di irretroattività non risultano violati quando la comunicazione dell'importo non ha potuto essere effettuata entro tre anni a causa della proposizione di un ricorso ex art. 243
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 1036/2016
tali disposizioni costituiscono la base giuridica che abilita la Commissione a disporre la restituzione dei dazi antidumping in seguito all'annullamento del provvedimento originario
Codice doganale dell'Unione
consente alla Commissione di impartire istruzioni alle autorità doganali nazionali, ivi compresa la sospensione del rimborso dei dazi fino all'adozione dei Regolamenti di esecuzione
Codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/92)
la norma sulla prescrizione è stata interpretata nel senso che il termine triennale per la comunicazione dell'importo al debitore non viola i principi di certezza e di irretroattività quando la comunicazione è impedita dalla proposizione di un ricorso ex art. 243
Codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/92)
prevede il ricorso la cui proposizione può impedire o sospendere la possibilità di comunicare tempestivamente l'importo dovuto e incidere sul decorso del termine di prescrizione
Massime di principio
- Se una norma primaria (es. artt. 9 e 14 di un regolamento antidumping) attribuisce un potere, la Commissione può adottare atti di esecuzione per restituire dazi annullati dal giudice
- La Commissione può impartire istruzioni alle autorità doganali nazionali (art. 266 UCC) e tali istruzioni possono giustificare la sospensione dei rimborsi fino all'adozione di misure esecutive comunitarie
- Il decorso del termine di prescrizione per la comunicazione dell'importo può essere efficacemente interrotto o impedito dalla proposizione di ricorsi amministrativi/giurisdizionali (art. 243), senza per ciò violare i principi di certezza e irretroattività
- Gli operatori economici devono attivarsi tempestivamente con i rimedi disponibili (incluso il ricorso ex art. 243 e le eventuali misure provvisorie) per non perdere la possibilità di ottenere rimborsi
- In caso di contrasto tra esigenze di certezza del diritto e procedimenti pendenti, la giurisprudenza tende a valorizzare la legittima esigenza di coordinamento tra Commissione e autorità nazionali per l'esecuzione uniforme delle decisioni comunitarie
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