Sentenza del 23/07/2020 n. 2358 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Contributi Consortili - Cartella di pagamento - Riscossione dei contributi di bonifica - Legittimità della pretesa fiscale - Sussiste - Consorzio di bonifica non ha ulteriore onere probatorio - Adozione del piano di classifica - Presunzione di vantaggiosità dell'attività svolta dal Consorzio - Nessuna impugnativa del piano di riparto - Onere della prova spetta al consorziato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento per contributi consortili; il ricorrente contestava la legittimità della pretesa fiscale sostenendo la mancata prova del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere del Consorzio
La decisione
la pretesa del Consorzio è stata ritenuta legittima. È stato affermato che, in presenza di piano di classifica e di ripartizione approvato e dell'inclusione del fondo nel perimetro consortile, si presume l'utilità specifica dell'opera; il Consorzio non è tenuto a provare tale vantaggio e l'onere di superare la presunzione grava sul consorziato. Poiché il piano non era stato impugnato e non è stata fornita prova contraria, l'azione del ricorrente è stata respinta e la cartella considerata legittima
Norme richiamate
stabilisce la regola generale sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; applicata per affermare che il consorziato deve provare l'assenza del beneficio
l.r. 34/94, art. 4, co. 28
normativa regionale di riferimento che disciplina rapporti e funzioni dei consorzi di bonifica; richiamata per l'interpretazione delle disposizioni locali attuative e degli statuti consortili
r.d. 215/1933, art. 21
disciplinava le contribuzioni consortili e le procedure di riparto, usata come riferimento alla regolazione storica delle modalità di applicazione e riparto dei contributi
r.d. 215/1933, art. 10, co. 2
riferimento normativo sulle competenze e sui criteri di inclusione dei fondi nel perimetro consortile e sulle relative conseguenze contributive
Cass., SS. UU., n. 26009/2008
giurisprudenza di legittimità che sostiene la presunzione di vantaggiosità dell'opera del Consorzio in presenza di piano di classifica approvato; fondamento del principio applicato nella sentenza
Cass., SS. UU., n. 11722/2010
riferimento giurisprudenziale che conferma criteri sull'onere della prova e sulla presunzione di utilità delle opere consortili
Cass., n. 7664/2020
ulteriore richiamo giurisprudenziale recente che ribadisce l'orientamento sul carico probatorio a favore dell'ente consortile ove esista piano approvato
Massime di principio
- Se esiste un piano di classifica e di ripartizione approvato e il fondo è incluso nel perimetro consortile, si presume che il consorziato tragga un'utilità specifica dalle opere; tale presunzione è relativa e può essere superata solo con prova contraria del contribuente
- L'ente consortile non è tenuto a provare il vantaggio diretto e specifico in presenza del piano approvato: l'onere probatorio grava sul consorziato che contesta la pretesa
- La mancata impugnazione del piano di classifica/ripartizione da parte del consorziato indebolisce significativamente la possibilità di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento
- Per opporsi efficacemente a una cartella per contributi consortili il contribuente deve o impugnare tempestivamente il piano di classifica/riparto o fornire prove concrete che dimostrino l'assenza di beneficio specifico derivante dall'attività consortile
- Verifiche formali sulla correttezza della procedura di approvazione del piano e sull'effettiva inclusione del fondo nel perimetro consortile sono i punti critici da esaminare in fase difensiva
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