Cassazione Civile, Ordinanza n. 25022/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per gli anni 2006, 2007 e 2008, ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile del contribuente ai fini IRPEF e addizionali, valorizzando la disponibilità di alcuni beni ritenuti indice di capacità contributiva, in particolare un'abitazione principale, una residenza secondaria, un'autovettura Mercedes e una motocicletta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la CTR ha confermato l'accertamento limitatamente all'autovettura. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973, per mancata disapplicazione degli automatismi dei decreti ministeriali sugli indici di capacità contributiva, asseritamente contrari all'art. 53 Cost., nonostante la prova contraria offerta; (2) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 per errata applicazione del principio giurisprudenziale richiamato dalla CTR, con ampie difese sulla presunzione di maggiore capacità contributiva derivante dal possesso dell'auto Mercedes; (3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nei principi di ragionevolezza che l'Ufficio avrebbe dovuto osservare nella determinazione presuntiva del reddito; (4) omesso esame del fatto relativo all'applicabilità della nuova formulazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, come modificato dal d.l. 78/2010, anche agli accertamenti anteriori al 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il cd. redditometro introduce una presunzione legale relativa: una volta accertata la disponibilità dei beni-indice previsti dai decreti ministeriali, l'Amministrazione è esonerata da ulteriori prove e il giudice non può privare tali elementi del valore presuntivo attribuito dalla legge. Rimane invece a carico del contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto provenga da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o comunque che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore; tale prova può riguardare anche entità e durata del possesso di tali redditi. Alla luce di questi principi, la CTR ha correttamente valutato come non idonea la prova contraria offerta e ha logicamente valorizzato la riferibilità dell'autovettura a una impresa riconducibile al contribuente. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché contrari a principi già consolidati; i motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché non sussumibili nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che richiede un fatto storico decisivo e discusso, non generici principi di ragionevolezza né questioni di diritto. La Corte ha inoltre ricordato che la disciplina modificata dall'art. 22 d.l. 78/2010 si applica ai soli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore, cioè dal periodo d'imposta 2009. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione disciplina l'accertamento sintetico e il redditometro come presunzione legale relativa: la disponibilità dei beni-indice consente di presumere una capacità contributiva, salvo prova contraria del contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità; la Corte ribadisce che la disciplina del redditometro non lo viola, perché opera come presunzione relativa e lascia spazio alla prova contraria.
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo, ma non è oggetto di un'autonoma presa di posizione decisiva nella motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente applicabile alla sentenza impugnata, il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente di censurare generiche argomentazioni di ragionevolezza o questioni giuridiche.
È utilizzato per dichiarare inammissibili i primi due motivi, perché le questioni dedotte contrastano con orientamenti di legittimità consolidati.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
Le modifiche all'art. 38 d.P.R. 600/1973 operano solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore, quindi dal periodo d'imposta 2009.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro configura una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità degli specifici beni-indice, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove della capacità contributiva.
- Il giudice tributario non può disattendere il valore presuntivo attribuito dalla legge alla disponibilità dei beni-indice; può soltanto valutare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nell'allegare l'esistenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, ma deve riguardare anche l'entità e la durata del loro possesso, quali circostanze sintomatiche della capacità di sostenere la spesa contestata.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile per censure su principi di ragionevolezza o per contestazioni di pura diritto.
- Le modifiche introdotte nel 2010 all'art. 38 d.P.R. 600/1973 non hanno efficacia retroattiva generalizzata, ma si applicano agli accertamenti relativi ai redditi per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non era ancora scaduto il termine di dichiarazione, cioè dal periodo d'imposta 2009.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25017/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25018/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25019/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25020/2021 del 16/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →