Cassazione Civile, Ordinanza n. 08497/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, emesso per il parziale versamento dell'imposta su un immobile sito in Formia e utilizzato per attività turistico-alberghiera. La società contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che la base imponibile dovesse essere calcolata sulla rendita catastale definitivamente rideterminata in € 45.625,40 con sentenza passata in giudicato sull'impugnazione dell'atto di classamento; il Comune, invece, aveva fatto riferimento a una diversa rendita di € 127.502,88. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo prevalente, per il calcolo dell'imposta, il giudicato formatosi in un diverso giudizio relativo all'ICI 2000, che aveva utilizzato la rendita più elevata. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva tre motivi tutti fondati sulla violazione dell'art. 2909 c.c. e, nel terzo motivo, anche dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992: sosteneva che il giudicato relativo al solo avviso ICI per l'anno 2000 non potesse superare né il giudicato formatosi sull'atto di classamento dell'immobile, né vincolare l'Agenzia del Territorio nella determinazione della rendita catastale; contestava inoltre che il giudice di merito avesse dato efficacia decisiva al giudicato sull'annualità 2000 per disattendere la rendita catastale definitivamente rideterminata dal giudice tributario.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di ICI, la rendita catastale rilevante ai fini della base imponibile è quella definitivamente attribuita con giudicato sull'impugnazione dell'atto di classamento, mentre il giudicato formatosi in un diverso giudizio relativo alla sola debenza dell'imposta per una specifica annualità fa stato solo per quell'annualità e non vincola l'amministrazione catastale alla rideterminazione della rendita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'atto impositivo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
Il giudicato fa stato tra le parti solo entro l'oggetto del giudizio in cui si è formato; il giudicato relativo alla liquidazione dell'ICI per una determinata annualità non può vincolare la determinazione della rendita catastale in un diverso procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI va determinata assumendo la rendita catastale valida ed արդյունավետ al momento rilevante; una volta accertata giudizialmente la rendita, questa è l'unico dato da considerare.
art. 2 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
La competenza per l'attribuzione della rendita catastale appartiene all'amministrazione centrale dello Stato.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662
I Comuni possono partecipare all'attività di accertamento e chiedere la riclassificazione degli immobili, ma non attribuire direttamente la rendita.
art. 66, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Ai Comuni sono attribuite funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, con partecipazione al processo di determinazione degli estimi, ma non il potere di attribuire la rendita.
art. 1, commi 335 e 336, L. 30 dicembre 2004, n. 311
I Comuni possono richiedere la revisione del classamento o l'aggiornamento catastale, ma la competenza decisoria resta all'Agenzia del Territorio.
art. 19, comma 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Attribuisce ai Comuni funzioni connesse all'accettazione e registrazione degli atti di aggiornamento catastale per accelerarne l'allineamento.
art. 19, comma 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
In caso di omissione degli adempimenti dei titolari, spetta all'Agenzia del Territorio attribuire la rendita catastale presunta, avvalendosi anche di elementi tecnici forniti dai Comuni.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di ICI, la rendita catastale da assumere per la base imponibile è quella risultante dall'atto di classamento definitivamente valido; se tale atto è stato annullato o riformato con giudicato, la nuova rendita giudizialmente accertata sostituisce quella originaria ed è l'unico parametro applicabile.
- Il giudicato formatosi su un avviso di accertamento ICI relativo a una specifica annualità fa stato soltanto per quella pretesa tributaria e non può essere utilizzato per determinare o modificare la rendita catastale, che resta oggetto di un distinto potere/procedimento.
- I Comuni possono svolgere funzioni partecipative, propulsive e istruttorie in materia catastale, ma non hanno potere di attribuire autonomamente la rendita catastale, che compete all'amministrazione catastale statale.
- Quando la controversia è definita sulla base di principi di diritto già sufficientemente chiari e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Nel confronto tra giudicati relativi a rendita catastale e giudicati relativi all'imposta dovuta per annualità diverse, prevale, ai fini della base imponibile futura, il giudicato che definisce la rendita catastale, mentre il giudicato sull'imposta resta circoscritto all'annualità oggetto di accertamento.
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