Cassazione Civile, Ordinanza n. 21768/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società consortile aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma Roma Capitale e il gestore del servizio idrico integrato, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal mancato realizzo e/o dalla mancata riparazione del sistema fognario preesistente alle opere edilizie da essa realizzate. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse l'esercizio o il mancato esercizio di poteri amministrativi, ovvero rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi, silenzio, urbanistica-edilizia e servizi pubblici. Con il regolamento preventivo di giurisdizione la società ricorrente ha chiesto di affermare la giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che la domanda riguardasse solo una condotta omissiva materiale, lesiva di diritti soggettivi di proprietà e d'impresa, e non già l'impugnazione di atti o provvedimenti amministrativi. I resistenti hanno chiesto invece la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice anche per la liquidazione delle spese. La decisione si fonda sulla qualificazione della domanda come azione risarcitoria connessa al preteso illegittimo esercizio o mancato esercizio del potere amministrativo relativo alla realizzazione dell'opera fognaria, non come mera lesione da comportamento materiale svincolato dal potere pubblico. La posizione dedotta è stata quindi ritenuta di interesse legittimo pretensivo e non di diritto soggettivo.
Norme richiamate
consente il regolamento preventivo di giurisdizione.
richiede il deposito del documento essenziale su cui il ricorso si fonda.
la giurisdizione amministrativa sussiste quando la lesione deriva dall'esercizio, anche negativo, di un potere amministrativo.
nelle materie di giurisdizione amministrativa la tutela risarcitoria segue la giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.a.
richiamato dai convenuti quale ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di violazione del termine di conclusione del procedimento.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
richiamato quale base della giurisdizione esclusiva sugli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a.
richiamato quale base della giurisdizione esclusiva nelle controversie sul silenzio della P.A.
art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
richiamato dai convenuti per le controversie in materia di concessioni e pubblici servizi.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
richiamato dai convenuti per la materia urbanistica ed edilizia.
evocato per inquadrare, in giurisprudenza richiamata, la responsabilità da contatto sociale qualificato come fonte di obbligazioni.
richiamato dalla ricorrente quale diritto di proprietà asseritamente inciso.
art. 97 Cost.
richiamato per affermare la discrezionalità amministrativa nella cura degli interessi pubblici.
art. 41 Cost.
richiamato dalla ricorrente quale diritto di iniziativa economica inciso.
richiamato dai convenuti in tema di violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
richiamato dal giudice di merito per ritenere l'eccezione di giurisdizione idonea a definire il giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuarsi principalmente attraverso la causa petendi e la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, non la sola qualificazione formale operata dalle parti.
- Quando il danno lamentato deriva dal preteso illegittimo esercizio o dal mancato esercizio di un potere amministrativo discrezionale, la posizione del privato è di regola un interesse legittimo pretensivo e la controversia, anche se proposta in forma risarcitoria, appartiene al giudice amministrativo.
- La giurisdizione ordinaria per lesione dell'affidamento del privato presuppone un comportamento della P.A. distinto dalla mera inerzia procedimentale o dalla mera sequenza di atti formali, idoneo a ingenerare un affidamento ragionevole non riconducibile neppure mediatamente all'esercizio del potere pubblico.
- Non è sufficiente, per attrarre la controversia nella giurisdizione ordinaria, invocare genericamente i canoni di correttezza e buona fede: occorre allegare specifiche rassicurazioni o condotte della P.A. che abbiano autonomamente inciso sulla sfera patrimoniale del privato.
- Se la pretesa risarcitoria è causalmente collegata alla gestione di un procedimento amministrativo volto alla realizzazione di un'opera pubblica e alla scelta delle modalità di cura dell'interesse pubblico, la controversia resta devoluta al giudice amministrativo anche quando il privato deduca la lesione di diritti patrimoniali o d'impresa.
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