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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8823/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

ASCIT notificò avvisi di accertamento per la tariffa d'igiene ambientale (TIA) relativi agli anni 2001-2005 per locali della resistente (importo complessivo Euro 13.385,29). La resistente impugnò in primo grado per tardività; la CTR Toscana, in seguito a rinnovazione del giudizio dopo precedente cassazione (Cass. n. 2683/2012), accolse parzialmente il ricorso della contribuente ritenendo inapplicabili IVA e sanzioni. ASCIT proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi (tra cui la contestazione dell'esenzione IVA), ma in prossimità dell'udienza ha rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito della rinuncia del ricorrente (ASCIT) e ha disposto il passaggio in giudicato della sentenza della CTR Toscana impugnata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. Non è stato attribuito a carico del ricorrente l'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dato che tale meccanismo sanzionatorio si applica all'inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta per rinuncia.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 63

    Norma richiamata per la riassunzione del giudizio davanti alla Corte territoriale dopo la cassazione; disciplina la rinnovazione del processo in sede di merito.

  • codice di procedura civile, art. 392

    Richiamato insieme all'art. 63 per la riassunzione del giudizio; disciplina modalità di rideterminazione del processo dopo annullamento.

  • codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Fondamento di uno dei motivi di cassazione (violazione di legge).

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 3

    Norma sul campo di applicazione dell'IVA; richiamata nella censura relativa all'assoggettamento a IVA della TIA.

  • Legge n. 133/1999, art. 6, comma 13

    Norma richiamata nella discussione sull'imposizione IVA su tariffe comunali/servizi; utilizzata per sostenere la posizione relativa all'esenzione o meno della TIA.

  • D.M. n. 370/2000

    Richiamato in relazione alla disciplina applicativa dell'IVA in materia di servizi locali o tariffe.

  • codice di procedura civile, artt. 390 e 391

    Regolano la rinuncia agli atti del giudizio; la Corte osserva che disciplinano la rinuncia ma non gli effetti processuali (che sono regolati da altra norma).

  • codice di procedura civile, art. 338

    Applicato per affermare che l'estinzione del procedimento di impugnazione (anche per rinuncia) comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo modifiche degli effetti con provvedimenti nel procedimento estinto.

  • codice di procedura civile, art. 395, nn. 4 e 5

    I casi di estinzione ivi previsti (revocazione ordinaria ecc.) sono richiamati per analogia per confermare l'applicabilità dell'art. 338 anche all'estinzione per rinuncia in cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede un contributo sanzionatorio in caso di inammissibilità originaria del gravame; la Corte chiarisce che non si applica in caso di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia.

  • Cass. sent. n. 2683/2012

    Precedente del medesimo procedimento: la Corte aveva ritenuto che il 'verbale di mancato accordo' non sospende il termine di 90 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento per adesione; principio rilevante per la questione della tardività.

  • Cass. sent. n. 20112/2017

    Casuistica giurisprudenziale richiamata dalla Corte per sostenere che la rinuncia al ricorso, con accettazione, determina estinzione del procedimento e passaggio in giudicato della sentenza di appello.

  • Cass. sent. n. 9611/2016

    Ulteriore riferimento giurisprudenziale di supporto al principio sull'effetto della rinuncia sulla definitività della sentenza.

  • Cass. sent. n. 2534/2003

    Precedente che conferma l'applicabilità dell'art. 338 anche all'estinzione per rinuncia al giudizio di cassazione.

  • Cass. sent. n. 13636/2015

    Richiamata per il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del contributo aggiuntivo non si applica all'inammissibilità sopravvenuta per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte o se questa non ha interesse alla prosecuzione, estingue il procedimento e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • La disciplina formale della rinuncia è data dagli artt. 390 e 391 c.p.c., ma gli effetti processuali (passaggio in giudicato) derivano dall'art. 338 c.p.c. e dalla giurisprudenza consolidata.
  • In caso di rinuncia sopravvenuta, non si applicano automaticamente meccanismi sanzionatori previsti per l'inammissibilità originaria (es. contributo ex art. 13 DPR 115/2002).
  • Sulla questione dei termini per accertamento per adesione, la giurisprudenza (Cass. n. 2683/2012) ritiene che il verbale di mancato accordo non sospenda il termine di 90 giorni; ciò può rendere inammissibili impugnative ritenute tardive se il termine non è stato correttamente computato.
  • In controversie relative alla TIA è frequente il contenzioso sull'assoggettabilità ad IVA e sulle sanzioni: decisioni di merito possono escludere IVA e sanzioni, ma tali questioni restano suscettibili di impugnazione fino a rinuncia o definizione definitiva.

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