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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8822/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia; non sono state assunte statuizioni sul merito, non sono state decise le spese del giudizio di legittimità in mancanza di costituzione della controparte e non è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato. Decisione pronunciata nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 727/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana che, quale giudice di rinvio, aveva accolto l'appello di Garage Italia annullando un avviso di accertamento TIA relativo all'anno 2005. Il ricorso per cassazione proponeva tre motivi: 1) nullità della motivazione della sentenza del giudice di merito per difetto di motivazione e per l'uso di una nota ministeriale (riferita alla TARI) come fonte di diritto non idonea; 2) contrasto tra dispositivo e motivazione poiché il dispositivo disponeva l'annullamento integrale dell'atto mentre la motivazione sembrava limitare la rideterminazione alle sole superfici connesse al processo industriale; 3) violazione e falsa applicazione di norme in materia di rifiuti e regolamento TIA del Comune di Capannori (d.lgs. 22/1997 artt.21 e 49, articoli regolamento TIA artt.17 e 23, delibere comunali n.28/2004 e n.10/2005) e contestazione della prova documentale (MUD) sulla esistenza di rifiuti speciali assimilati e sul diritto alla riduzione tariffaria.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639

    art. 1, c. 639 (terzo periodo)

    La Commissione tributaria regionale aveva richiamato tale disposizione per escludere dall'applicazione della tariffa le aree connesse al processo produttivo. Il rilievo della Corte su tale norma non è stato approfondito nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.

  • Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

    Il ricorrente sosteneva che la normativa sui rifiuti e le assimilazioni (d.lgs. 22/1997) imponevano una diversa interpretazione ai fini della tariffazione; la Corte non ha deciso nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

  • Regolamento TIA del Comune di Capannori

    Il ricorrente richiamava disposizioni regolamentari comunali che disciplinano il riconoscimento di riduzioni per rifiuti speciali assimilati; anche su questo punto non è intervenuta una pronuncia di merito per effetto della rinuncia.

  • Delibere del Comune di Capannori

    Delibera n. 28 del 13 aprile 2004 e delibera n. 10 del 9 febbraio 2005

    Le delibere sono state richiamate per sostenere la rilevanza della qualifica dei rifiuti nel riconoscimento di riduzioni tariffarie; la questione non è stata risolta dalla Corte di legittimità a seguito dell'estinzione.

  • Codice civile

    Richiamati in relazione all'onere della prova e alla documentazione probatoria (MUD) prodotta dalla contribuente; la Corte non si è pronunciata sul merito delle doglianze probatorie per effetto della rinuncia.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di legge e nullità per difetto di motivazione). Tali motivi sono risultati ininfluenti dato che il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla correttezza del procedimento e della motivazione; la Corte non si è espressa nel merito a seguito dell'estinzione.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Riferimento procedurale utilizzato dal ricorrente nella censura di nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione; sulla questione non è stata resa pronuncia per effetto della rinuncia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha richiamato questa norma in relazione all'ulteriore versamento del contributo unificato, ritenendo che non ricorressero i presupposti per l'applicazione della misura straordinaria in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Collegata alla disciplina del contributo unificato; la Corte ha escluso l'obbligo di ulteriore versamento alla luce della natura eccezionale della misura.

  • Decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. 176/2020) e Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    d.l. n. 137/2020 art. 23, comma 8-bis; d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 art. 16, comma 1

    Richiamati in relazione alle regole applicate per il trattamento del ricorso durante la pandemia e per la trattazione del fascicolo in camera di consiglio senza discussione orale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale ricettizio: opera senza bisogno di accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto, e determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si pronuncia sul merito della controversia e non sono adottate statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità quando la controparte non si è costituita.
  • La disposizione che impone un ulteriore versamento del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; non si estende automaticamente ai casi di estinzione per rinuncia, salvo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Un riferimento a note ministeriali o atti amministrativi non vale automaticamente come fonte normativa: tali documenti possono essere utilizzati per interpretazione, ma la loro efficacia non sostituisce la norma di legge; tuttavia la valutazione di efficacia non viene compiuta se il giudizio viene estinto senza decidere sul merito.
  • Discrepanze apparenti tra dispositivo e motivazione della sentenza di merito possono costituire motivo di impugnazione, ma la censura resta priva di efficacia se la parte rinuncia al ricorso di legittimità.
  • Per ottenere riduzioni o agevolazioni tariffarie correlate alla produzione di rifiuti speciali assimilati il contribuente deve fornire prove adeguate secondo le regole sull'onere della prova; dichiarazioni unilaterali prive di documentazione non sono necessariamente idonee a fondare il diritto alla riduzione.
  • La trattazione delle impugnazioni in forma non orale (camera di consiglio con decisione senza discussione) è ammessa nella disciplina emergenziale e ordinaria nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti legislativi di riferimento.

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