Cassazione Civile, Sentenza n. 8820/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto alla contribuente l'abbuono dell'accisa per prodotti alcolici sottratti da ignoti con furto nel deposito fiscale autorizzato. L'Agenzia sostiene che il furto non può dar luogo ad abbuono perché il prodotto non è distrutto o disperso e rimane suscettibile di essere immesso in commercio, rendendo quindi esigibili le accise.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo del ricorso proposto dall'Agenzia. Ha ritenuto interpretazione conforme al diritto unionale quella che esclude che il furto (svincolo irregolare dal regime sospensivo) determini l'inesigibilità dell'imposta, salvo che non si provi la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti. La Corte ha quindi cassato la decisione favorevole alla società e disposto la compensazione delle spese processuali, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sulla responsabilità oggettiva del depositario autorizzato e l'interpretazione delle nozioni di caso fortuito e forza maggiore.
Norme richiamate
Direttiva n. 92/12/CEE, art. 14
"Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore ... Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi."
Fornisce il quadro comunitario: l'abbuono è connesso a perdite per caso fortuito/forza maggiore; gli Stati membri possono fissare condizioni ma la giurisprudenza UE interpreta restrittivamente l'abbuono nei casi di effettiva perdita/distruzione.
D.lgs. n. 504/1995, art. 4 (testo novellato dall'art. 59 L. 342/2000)
"in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore ... Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ... Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono ..."
La norma nazionale riconosce l'abbuono in caso di perdita o distruzione per caso fortuito/forza maggiore e disciplina la sospensione della riscossione in presenza di procedimento penale; la Corte interpreta la norma alla luce del diritto UE come non estendibile automaticamente ai casi di furto quando il prodotto è suscettibile di immissione in consumo.
D.lgs. n. 504/1995, art. 1, lett. g)
Definisce il regime sospensivo e ancorava l'esigibilità dell'accisa all'immissione in consumo o al verificarsi di una causa estintiva; la combinazione con art. 4 è stata oggetto di discussione su se il furto costituisca causa estintiva.
Direttiva n. 2020/262, art. 6, par. 5-6
"5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile ... non è considerata immissione in consumo"; "6. ... si considera che i prodotti hanno subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa."
Chiarisce a livello UE che solo la distruzione totale o la perdita irrimediabile (prodotti inutilizzabili come soggetti ad accisa) esonera dall'immissione in consumo e quindi dall'esigibilità dell'accisa; tale direttiva è però successiva ai fatti del caso e quindi non direttamente applicabile retroattivamente.
D.lgs. 5 novembre 2021, n. 180
Ha recepito la direttiva 2020/262 nel diritto nazionale precisando che l'abbuono è correlato alla perdita o distruzione avvenuta per caso fortuito o forza maggiore (posteriore ai fatti in esame).
Massime di principio
- Il semplice furto dei prodotti soggetti ad accisa non determina di per sé l'abbuono dell'imposta: il contributo fiscale resta dovuto salvo sia provata la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei beni.
- La giurisprudenza UE attribuisce al depositario autorizzato una responsabilità di tipo oggettivo per l'esigibilità delle accise quando si verifica uno svincolo dal regime sospensivo (anche per eventi non colposi), perciò l'operatore può essere chiamato a pagare anche se non coinvolto nel reato.
- Per ottenere l'abbuono è necessario fornire prova convincente che i prodotti sono stati distrutti o resi inutilizzabili come tali; la mera sottrazione o lo spossessamento non sono sufficienti se il bene può ancora essere immesso in commercio.
- Dopo le modifiche normative e la giurisprudenza UE più recente, la valutazione della causa (caso fortuito/forza maggiore) deve tener conto sia di elementi oggettivi (evento anomalo, imprevedibile) sia, nei limiti indicati dalla Corte di giustizia, delle misure ragionevoli di prevenzione che l'operatore poteva adottare.
- In situazioni simili è utile: (a) attivare immediatamente procedimento penale e ottenere sequestri o provvedimenti che attestino la distruzione o l'impossibilità di utilizzo; (b) documentare tutte le misure di sicurezza adottate e le ragioni per cui la distruzione o perdita sono state inevitabili; (c) valutare la possibilità di recupero del credito verso gli effettivi responsabili ove individuabili; (d) considerare assicurazioni e misure contrattuali che trasferiscano o mitighino il rischio.
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