Cassazione Civile, Sentenza n. 8819/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia su un avviso di pagamento per accise non versate su un quantitativo di alcolici detenuti dalla depositaria autorizzata Distillati Balice Salvatore e di proprietà dell'assuntore. La depositaria aveva denunciato il furto dei prodotti e ha chiesto l'abbuono dell'imposta ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 504/95 come modificato dall'art. 59 della L. n. 342/2000. L'Agenzia ha impugnato la decisione favorevole alla depositaria sostenendo che il furto non comporta distruzione o dispersione del prodotto e quindi non consente l'abbuono, perché i beni possono comunque essere immessi in commercio. Unipol interveniva come assicuratore della depositaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondata la censura che nega l'abbuono quando il furto determina lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e la possibile immissione in consumo dei prodotti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza dell'Unione europea che conferma la responsabilità oggettiva del depositario autorizzato e limita l'abbuono ai casi di distruzione totale o perdita irrimediabile dei prodotti. La sentenza di merito della Corte d'appello di Bari è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per riesame, comprese le questioni collaterali (tra cui la domanda di garanzia). Sono state altresì affrontate questioni relative alla sospensione della riscossione in presenza di procedimento penale.
Norme richiamate
in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione ... e che i fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave ... sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore
L'abbuono dell'imposta è collegato alla perdita o distruzione dei prodotti; la Corte interpreta, in relazione al diritto UE, che l'abbuono si applica solo quando vi sia distruzione totale o perdita irrimediabile che impedisca l'immissione in consumo
art. 59, L. 21 novembre 2000, n. 342
Ha novellato l'art. 4 del d.lgs. 504/95 precisando l'ipotesi di abbuono in caso di fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo; la Corte valuta la portata di tale novella alla luce del diritto UE
Direttiva 92/12/CEE, art. 14
Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore ... Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi
Norma quadro europea che richiede condizioni per l'abbuono; la Corte di giustizia ha interpretato la nozione di perdita/distruzione in modo stringente con riferimento all'immissione in consumo
Direttiva 118/2008/CE e Direttiva 2020/262
Evoluzioni direttive che chiariscono che per avere efficacia esimente il caso fortuito o la forza maggiore devono cagionare la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti; la direttiva 2020/262 stabilisce esplicitamente che perdita o distruzione impediscono di considerare l'evento come immissione in consumo
d.lgs. 5 novembre 2021, n. 180 (attuazione direttiva 2020/262)
Il legislatore nazionale ha successivamente correlato l'abbuono alla perdita o distruzione avvenuta per caso fortuito o forza maggiore, estendendo la nozione come previsto dalla direttiva; non applicabile retroattivamente ai fatti della causa
Corte di giustizia UE, causa C-81/15 Kapnoviomichania Karelia
Conferma che il depositario autorizzato è posto a carico di una responsabilità oggettiva per i rischi inerenti all'attività e che la responsabilità prescinde dalla colpa
Corte di giustizia UE, causa C-95/19 Soc. Silcompa
Conferma la natura oggettiva della responsabilità del depositario autorizzato nel settore delle accise
Corte di giustizia UE, causa C-154/16 Latvijas Dzelzceig VAS
Definisce la nozione di forza maggiore e caso fortuito richiedendo circostanze oggettive anomale e imprevedibili e l'obbligo di adottare misure appropriate senza sacrifici eccessivi
Corte di giustizia UE, causa C-314/06 SPMR
Ha sviluppato la nozione di forza maggiore in materia di accise con riferimento alla perdita dei prodotti e non allo svincolo irregolare dal regime sospensivo
Corte di giustizia UE, causa C-494/04 Heintz van Landewijck
Sull'analogia dei contrassegni fiscali: l'assenza di restituzione dell'imposta se non è dimostrata la distruzione o l'inutilizzabilità definitiva dei contrassegni
Massime di principio
- Il furto o la rapina di prodotti assoggettati ad accisa non garantiscono automaticamente l'abbuono: l'abbuono è ammissibile solo se è dimostrata la distruzione totale o la perdita irrimediabile che impedisca l'immissione in consumo.
- La responsabilità del depositario autorizzato per i diritti di accisa è essenzialmente di natura oggettiva: l'immissione in consumo determinata dallo svincolo irregolare (es. furto) rende esigibili le accise indipendentemente dalla colpa dell'operatore.
- La semplice denuncia del furto e l'adozione di misure di sicurezza non sono di per sé sufficienti a ottenere l'abbuono; è necessaria prova della distruzione o dell'impossibilità di utilizzo come prodotto soggetto ad accisa.
- Se è instaurato procedimento penale per i reati compiuti da terzi, la riscossione resta sospesa fino ad archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.; tuttavia la sospensione non equivale all'automatica concessione dell'abbuono.
- Le evoluzioni direttive e l'interpretazione della Corte di giustizia richiedono un approccio oggettivo alla nozione di caso fortuito/forza maggiore: valutare se la perdita sia definitiva e impedisca l'immissione in consumo; le novità normative successive chiariscono ma non operano retroattivamente.
- In casi analoghi occorre valutare distintamente la responsabilità tributaria del depositario e le eventuali garanzie/azioni di regresso o polizze assicurative verso terzi o l'assicuratore, poiché l'obbligazione fiscale resta primaria e oggettiva.
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