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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8824/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per tariffa di igiene ambientale (TIA/Tarsu) relativi agli anni 2001-2005 per locali nel Comune di Capannori. La contribuente aveva contestato: tardività degli avvisi (CTP e CTR avevano dichiarato inammissibile il ricorso per presunta tardività), vizi relativi alla delega del direttore ASCIT, illegittimità del regolamento comunale, carenza di motivazione, indebita applicazione di IVA, interessi e penalità, e l'errata imputazione della TIA su tutte le superfici dell'azienda invece che solo sulle aree tassabili (distinzione tra superfici produttive con rifiuti speciali e aree soggette a TIA). Dopo un precedente ricorso in Cassazione che aveva accolto il motivo di tempestività e rinviato, la società ha riassunto il giudizio e proposto nuove censure in appello e in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia/accordo transattivo intervenuto tra le parti: la ricorrente, il 23 gennaio 2019, ha dichiarato di non avere interesse alla decisione per sopravvenuto accordo e ha chiesto la compensazione delle spese; ASCIT ha accettato. Per effetto della rinuncia (accettata dalla controparte o in presenza della mancanza di interesse della controparte) il procedimento si estingue e la sentenza di appello passa in giudicato. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del contributo sanzionatorio di cui all'art.13, comma 1‑quater del DPR n.115/2002, ritenendolo inapplicabile all'inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63

    Norma richiamata per la riassunzione del giudizio dinanzi alla CTR dopo le pronunce di cassazione; usata per giustificare il rito di ripresa del processo sul merito dopo il rinvio.

  • codice di procedura civile, art. 392

    Richiamato insieme all'art.63 d.lgs. 546/92 in relazione alla riassunzione del giudizio e alle modalità processuali successive al rinvio.

  • codice di procedura civile, art. 394

    Citato dalla ricorrente per lamentare che la CTR avrebbe dovuto esaminare questioni non coperte dal giudicato successivo alla pronuncia di cassazione; riguarda gli effetti del giudicato e le questioni precluse.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Norma della disciplina Tarsu/TIA richiamata nella censura circa la corretta tassazione delle superfici: la ricorrente deduceva violazione per errata applicazione del criterio di tassabilità delle superfici.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    Richiamato rispetto alla disciplina sui rifiuti e alla distinzione tra rifiuti urbani e speciali, rilevante per stabilire se certe superfici aziendali siano assoggettate alla tariffa rifiuti.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiesto dalla ricorrente per censurare motivazione ritenuta carente circa l'imputazione della TIA alle superfici aziendali; invocato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni.

  • codice di procedura civile, artt. 390 e 391

    Norme che regolano la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte osserva che, pur non disciplinando gli effetti della rinuncia, la giurisprudenza applica l'art.338 c.p.c. per gli effetti estintivi.

  • codice di procedura civile, art. 338

    Applicata per dedurre che l'estinzione del procedimento per rinuncia (o rinuncia accettata) determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • codice di procedura civile, art. 395, nn. 4 e 5

    Richiamato in riferimento ai casi di estinzione che fanno produrre gli effetti di giudicato; la Corte estende l'applicazione anche alla rinuncia in cassazione per effetto della giurisprudenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma sul contributo sanzionatorio per inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che il meccanismo sanzionatorio si applica all'inammissibilità originaria del gravame, non all'inammissibilità sopravvenuta per rinuncia/accordo.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo transattivo e la ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione (con accettazione della controparte o laddove la controparte non abbia interesse alla prosecuzione), il procedimento si estingue e la sentenza impugnata passa in giudicato: quindi la controversia si chiude senza decisione sul merito da parte della Cassazione.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi anche se gli articoli che regolano la rinuncia non disciplinano espressamente gli effetti: si applica l'art. 338 c.p.c. per il passaggio in giudicato della precedente sentenza.
  • In caso di accordo/transazione è prassi chiedere la compensazione delle spese; la Corte può disporre compensazione integrale se il giudizio si estingue per rinuncia condivisa.
  • Il contributo sanzionatorio previsto dal DPR n.115/2002 per ricorsi inammissibili si applica all'inammissibilità originaria del gravame, non all'inammissibilità sopravvenuta determinata dalla rinuncia o dall'accordo tra le parti.
  • Sulle questioni sostanziali TIA/TARSU (es. determinazione delle superfici tassabili, distinzione tra superfici produttive e aree tassabili, qualificazione di rifiuti urbani vs speciali) è necessario produrre prova tecnica (schede di rilevazione, documentazione sull'uso del suolo, eventuale produzione di rifiuti speciali) e contestare formalmente la competenza/legittimazione degli atti (es. deleghe di firma) per ottenere un esame di merito.
  • Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul merito, evitare accordi o rinunce antecedenti alla decisione; se si cerca soluzione transattiva, formalizzare la rinuncia e concordare le spese per chiudere rapidamente il contenzioso.

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