Cassazione Civile, Sentenza n. 8824/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per tariffa di igiene ambientale (TIA/Tarsu) relativi agli anni 2001-2005 per locali nel Comune di Capannori. La contribuente aveva contestato: tardività degli avvisi (CTP e CTR avevano dichiarato inammissibile il ricorso per presunta tardività), vizi relativi alla delega del direttore ASCIT, illegittimità del regolamento comunale, carenza di motivazione, indebita applicazione di IVA, interessi e penalità, e l'errata imputazione della TIA su tutte le superfici dell'azienda invece che solo sulle aree tassabili (distinzione tra superfici produttive con rifiuti speciali e aree soggette a TIA). Dopo un precedente ricorso in Cassazione che aveva accolto il motivo di tempestività e rinviato, la società ha riassunto il giudizio e proposto nuove censure in appello e in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia/accordo transattivo intervenuto tra le parti: la ricorrente, il 23 gennaio 2019, ha dichiarato di non avere interesse alla decisione per sopravvenuto accordo e ha chiesto la compensazione delle spese; ASCIT ha accettato. Per effetto della rinuncia (accettata dalla controparte o in presenza della mancanza di interesse della controparte) il procedimento si estingue e la sentenza di appello passa in giudicato. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del contributo sanzionatorio di cui all'art.13, comma 1‑quater del DPR n.115/2002, ritenendolo inapplicabile all'inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Norma richiamata per la riassunzione del giudizio dinanzi alla CTR dopo le pronunce di cassazione; usata per giustificare il rito di ripresa del processo sul merito dopo il rinvio.
codice di procedura civile, art. 392
Richiamato insieme all'art.63 d.lgs. 546/92 in relazione alla riassunzione del giudizio e alle modalità processuali successive al rinvio.
codice di procedura civile, art. 394
Citato dalla ricorrente per lamentare che la CTR avrebbe dovuto esaminare questioni non coperte dal giudicato successivo alla pronuncia di cassazione; riguarda gli effetti del giudicato e le questioni precluse.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Norma della disciplina Tarsu/TIA richiamata nella censura circa la corretta tassazione delle superfici: la ricorrente deduceva violazione per errata applicazione del criterio di tassabilità delle superfici.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Richiamato rispetto alla disciplina sui rifiuti e alla distinzione tra rifiuti urbani e speciali, rilevante per stabilire se certe superfici aziendali siano assoggettate alla tariffa rifiuti.
codice di procedura civile, art. 112
Richiesto dalla ricorrente per censurare motivazione ritenuta carente circa l'imputazione della TIA alle superfici aziendali; invocato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni.
codice di procedura civile, artt. 390 e 391
Norme che regolano la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte osserva che, pur non disciplinando gli effetti della rinuncia, la giurisprudenza applica l'art.338 c.p.c. per gli effetti estintivi.
codice di procedura civile, art. 338
Applicata per dedurre che l'estinzione del procedimento per rinuncia (o rinuncia accettata) determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
codice di procedura civile, art. 395, nn. 4 e 5
Richiamato in riferimento ai casi di estinzione che fanno produrre gli effetti di giudicato; la Corte estende l'applicazione anche alla rinuncia in cassazione per effetto della giurisprudenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo sanzionatorio per inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che il meccanismo sanzionatorio si applica all'inammissibilità originaria del gravame, non all'inammissibilità sopravvenuta per rinuncia/accordo.
Massime di principio
- Se le parti raggiungono un accordo transattivo e la ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione (con accettazione della controparte o laddove la controparte non abbia interesse alla prosecuzione), il procedimento si estingue e la sentenza impugnata passa in giudicato: quindi la controversia si chiude senza decisione sul merito da parte della Cassazione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi anche se gli articoli che regolano la rinuncia non disciplinano espressamente gli effetti: si applica l'art. 338 c.p.c. per il passaggio in giudicato della precedente sentenza.
- In caso di accordo/transazione è prassi chiedere la compensazione delle spese; la Corte può disporre compensazione integrale se il giudizio si estingue per rinuncia condivisa.
- Il contributo sanzionatorio previsto dal DPR n.115/2002 per ricorsi inammissibili si applica all'inammissibilità originaria del gravame, non all'inammissibilità sopravvenuta determinata dalla rinuncia o dall'accordo tra le parti.
- Sulle questioni sostanziali TIA/TARSU (es. determinazione delle superfici tassabili, distinzione tra superfici produttive e aree tassabili, qualificazione di rifiuti urbani vs speciali) è necessario produrre prova tecnica (schede di rilevazione, documentazione sull'uso del suolo, eventuale produzione di rifiuti speciali) e contestare formalmente la competenza/legittimazione degli atti (es. deleghe di firma) per ottenere un esame di merito.
- Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sul merito, evitare accordi o rinunce antecedenti alla decisione; se si cerca soluzione transattiva, formalizzare la rinuncia e concordare le spese per chiudere rapidamente il contenzioso.
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