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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8818/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al recupero di somme corrispondenti ad accise non versate su un determinato quantitativo di litri di prodotti alcolici. La società resistente aveva contestato l'avviso di pagamento sostenendo che il prodotto era stato sottratto mediante furto, con regolare denuncia, e chiedendo l'applicazione dell'abbuono d'imposta ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 504/1995, come modificato dall'art. 59 della L. 21 novembre 2000, n. 342, secondo il quale la perdita causata da terzi può dar luogo ad abbuono purché l'evento non sia imputabile alla condotta del soggetto obbligato. La controversia era stata decisa in primo grado a favore della contribuente e confermata dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, ma il motivo decisivo della Corte riguarda profili processuali: la notificazione del ricorso era nulla; la rinnovazione della notificazione, pur eseguita nel termine, è stata compiuta in modo non conforme (notificato al domicilio del difensore oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c., con la conseguenza che la rinnovazione è nulla e non è possibile ulteriore rinnovazione per i vincoli dei termini perentori.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ha accertato la nullità della prima notificazione del ricorso per cassazione e ordinato la rinnovazione; tuttavia la rinnovazione è stata eseguita notificando nuovamente al domicilio del difensore oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (26 ottobre 2012), in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c., che impone la notifica personale se è decorso oltre un anno dalla pubblicazione. Poiché la nullità della rinnovazione è stata rilevata e dichiarata, non è possibile una ulteriore rinnovazione a causa della natura perentoria del termine e del divieto di proroga dei termini perentori (art. 153 c.p.c. e art. 162 c.p.c.), con il risultato che il ricorso è inammissibile e il merito non è stato esaminato. Non sono state autorizzate spese per mancanza di attività difensiva.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 504/1995, art. 4

    Disciplina l'abbuono d'imposta in caso di perdita del prodotto per fatti di terzi; la norma è richiamata per la questione di merito (se il furto consente l'abbuono), ma la Corte di cassazione non ha deciso il merito a causa dell'inammissibilità processuale del ricorso.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 59

    Modifica la disciplina dell'abbuono d'imposta richiamata dall'odierna controversia; citata come base normativa della richiesta di abbuono avanzata dalla contribuente.

  • art. 291 c.p.c.

    Prevede la rinnovazione della notificazione quando questa sia nulla; la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione inizialmente nulla ai sensi di questa norma.

  • art. 330, ultimo comma, c.p.c.

    "Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss."

    La Corte interpreta questa norma nel senso che l'obbligo di notifica personale dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza si applica anche alla rinnovazione ordinata dal giudice per una notificazione nulla; la notifica al difensore oltre il termine è quindi invalida.

  • art. 137 e ss. c.p.c.

    Norme che disciplinano la notifica personale; richiamate come criterio applicabile quando la notifica deve essere eseguita personalmente.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamata per il principio che, se la nullità della notificazione è stata dichiarata e si è ordinata la rinnovazione, non è possibile una ulteriore rinnovazione quando la rinnovazione risultasse nuovamente nulla, in relazione alla perentorietà del termine.

  • art. 153 c.p.c.

    Principio del divieto di proroga dei termini perentori; la Corte lo richiama per spiegare perché non si può assegnare un nuovo termine per ripetere una notificazione valida.

  • art. 160 c.p.c.

    Norma sulla sanabilità delle nullità; la Corte distingue i casi in cui la nullità è sanabile (es. integrazione del contraddittorio) dalla rinnovazione della notificazione dell'impugnazione, per la quale non opera la stessa sanabilità quando sia trascorso il termine annuale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. Un., n. 2197/2006)

    Rilevata e richiamata quale orientamento consolidato che la regola dell'art. 330 u.c. si applica anche in ipotesi di rinnovazione della notificazione nulla e per distinguere i casi di sanabilità delle nullità nelle integrazioni del contraddittorio.

Massime di principio

  • Se la decisione impugnata è stata pubblicata da oltre un anno, ogni successiva notificazione dell'impugnazione (anche in rinnovazione di una notificazione nulla) deve essere eseguita personalmente ai sensi dell'art. 330, u.c.; la notifica al difensore oltre il termine è invalida.
  • La rinnovazione ordinata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. deve rispettare i limiti temporali e formali previsti dalla legge; se la rinnovazione stessa è nulla e viene dichiarata tale, non è possibile una nuova rinnovazione a causa della natura perentoria dei termini processuali (art. 153 e art. 162 c.p.c.).
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per vizi formali della notificazione anche se il merito sarebbe potuto essere favorevole al ricorrente; pertanto la correttezza delle notifiche è condizione essenziale per l'accesso effettivo al giudizio di legittimità.
  • Occorre distinguere tra la nullità sanabile (es. notificazione al procuratore per integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, che può rientrare nella sanatoria dell'art. 160 c.p.c.) e la nullità della rinnovazione dell'impugnazione dopo il decorso del termine annuale, che non è sanabile con ulteriore rinnovazione.
  • Prassi consigliata: verificare immediatamente i termini e la correttezza della notificazione iniziale; se si deve procedere a rinnovazione, assicurarsi che la notifica sia eseguita secondo le forme richieste (personale se decorso un anno) e conservare prove idonee di avvenuta consegna al destinatario per evitare decadenze processuali.

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