Cassazione Civile, Ordinanza n. 00716/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dirigente di ENEL aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle somme corrispostegli alla cessazione del rapporto, sostenendo che una parte delle prestazioni derivasse da un fondo di previdenza integrativa aziendale con natura assicurativa e, quindi, dovesse essere tassata con aliquota del 12,50% ai sensi della disciplina sul rendimento dei capitali. In via principale domandava il rimborso integrale; in subordine chiedeva il rimborso parziale della differenza tra l’aliquota del 12,50% e quella applicata dall’ufficio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda subordinata, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto il rimborso solo sulla quota-rendimento. Nel giudizio di rinvio, però, la CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse provato che le somme indicate nelle certificazioni aziendali costituissero effettivo rendimento da investimenti sul mercato del capitale accantonato, escludendo che la documentazione prodotta dimostrasse un rendimento tassabile al 12,50%. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione delle norme sulla tassazione dei redditi di capitale e delle prestazioni previdenziali; violazione del principio di non contestazione e delle regole sull’onere della prova; violazione delle norme sul giudizio di rinvio; omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e quantificazione del rendimento; vizio di motivazione apparente per mancato accertamento del quantum. La Corte ha esaminato congiuntamente tutti i motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che la CTR si era conformata al principio di diritto già fissato in sede di rinvio e che la richiesta del ricorrente mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato il principio già enunciato dalla precedente cassazione e dalle Sezioni Unite: la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme effettivamente riconducibili al rendimento netto da investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle somme formate attraverso meri calcoli attuariali o certificazioni aziendali prive di specifica dimostrazione dell’investimento. La CTR ha valutato la certificazione ENEL e la perizia stragiudiziale prodotte dal contribuente, reputandole inidonee a provare che il fondo avesse effettivamente investito sul mercato finanziario o mobiliare gli accantonamenti riferibili alla sua posizione individuale. La Cassazione ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito, sottolineando che il ricorrente chiedeva in realtà un nuovo apprezzamento delle prove. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che rappresentano effettivo rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale applicabile ratione temporis.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1986, n. 669
Richiamato dal ricorrente insieme alla normativa sulla tassazione agevolata delle prestazioni previdenziali.
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 opera integralmente la tassazione separata; per il periodo anteriore si distingue tra sorte capitale e rendimento.
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’applicazione della ritenuta agevolata sulle prestazioni di previdenza complementare.
Richiamato per sostenere la ripartizione dell’onere della prova in tema di dimostrazione del rendimento.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove non contestate.
Richiamato con riferimento alla necessità di contestazione specifica da parte del convenuto/controricorrente.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la disciplina probatoria nel processo tributario.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per i limiti del giudizio di rinvio, qualificato come giudizio a carattere chiuso.
Richiamato per il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Richiamato, insieme all’art. 384 c.p.c., per la disciplina del giudizio di rinvio.
Indicato come base del deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso relativi a violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare un preteso vizio processuale o motivazione solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per lamentare omesso esame di fatti decisivi, ritenuto non fondato perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare aziendale, la ritenuta del 12,50% si applica solo alla quota che costituisca effettivo rendimento netto da investimento del capitale accantonato; restano invece soggette alla tassazione separata o ordinaria le somme formate mediante calcoli attuariali o mere differenze contabili non collegate a investimenti sul mercato.
- La prova del rendimento agevolabile grava sul contribuente che ne invoca il trattamento fiscale favorevole: la certificazione del datore di lavoro o del fondo è idonea solo se specifica i criteri di quantificazione e consente di verificare l’effettivo impiego sul mercato delle somme accantonate.
- Le certificazioni aziendali che si limitino a indicare una differenza tra capitale lordo e importi liquidati, senza chiarire la presenza di investimenti sul mercato riferibili alla posizione individuale, non sono sufficienti a dimostrare un rendimento tassabile con l’aliquota agevolata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato in modo congruo dal giudice di merito; i motivi che mirano solo a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove sono infondati.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve accertare i fatti entro il perimetro tracciato dalla decisione rescindente, senza poter riaprire questioni già definite se non nei limiti del rinvio stesso.
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