Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori a tempo determinato avevano agito contro un'azienda ospedaliera universitaria chiedendo, da un lato, l'accertamento dell'illegittimità della loro esclusione dalla procedura di stabilizzazione avviata nel 2008 ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e, dall'altro, la condanna all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dalle date in cui avevano maturato l'anzianità triennale richiesta. La corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ma non aveva riconosciuto il diritto alla stabilizzazione. In cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione dell'art. 1, comma 558, legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1419 c.c., sostenendo che il requisito dei tre anni potesse maturare fino al 29 settembre 2009 e non dovesse essere cristallizzato al 31 dicembre 2007; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la corte territoriale non avrebbe esaminato l'eccezione reiterata in appello sulla violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, che avrebbe inciso sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i principi elaborati in tema di stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego valgono anche per la disciplina dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006: il triennio richiesto può maturare anche dopo l'entrata in vigore della legge e anche dopo il bando, ma solo se il contratto originario da cui decorre l'anzianità sia anteriore alla data rilevante; non è invece consentito valorizzare proroghe successive alla data di cristallizzazione della platea dei destinatari, perché ciò altererebbe la ratio della norma e i principi di imparzialità e trasparenza del reclutamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorso non indicava con precisione durata, decorrenza e sequenza di ciascun contratto, proroga o rinnovo, né riportava le parti rilevanti degli atti di merito, impedendo alla Corte di verificare la decisività dell'errore denunciato. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, con conferma della decisione impugnata nella parte non cassata.
Norme richiamate
art. 1, comma 558, L. n. 296 del 2006
«[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 [...] possono procedere [...] alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni [...] o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni [...] nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge»
La stabilizzazione riguarda una platea di destinatari da considerare cristallizzata alla data rilevante; il triennio può maturare anche successivamente solo se collegato a un contratto anteriore alla data prevista dalla legge, ma non tramite proroghe sopravvenute che allarghino indebitamente i beneficiari.
Invocato dai ricorrenti, ma il motivo è stato ritenuto infondato; non emerge una specifica applicazione della norma nella decisione oltre al suo richiamo nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla disciplina della stabilizzazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione.
Richiamato per dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di violazione della disciplina sui contratti a termine.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c. nel secondo motivo.
La sua dedotta violazione era posta a base dell'eccezione che i ricorrenti assumevano non esaminata dalla corte d'appello; la censura è stata però dichiarata inammissibile per carenza di specificità.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Costituisce la base del risarcimento del danno riconosciuto in appello ai lavoratori, pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i fatti processuali rilevanti; il difetto di tale indicazione comporta inammissibilità del motivo e impedisce alla Corte la ricerca autonoma degli atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per l'ulteriore contributo unificato, richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego, il requisito dell'anzianità può anche maturare dopo l'entrata in vigore della legge o dopo il bando, ma solo se il rapporto originario da cui decorre il triennio è anteriore alla data individuata dalla norma.
- La platea dei destinatari di una procedura speciale di stabilizzazione deve ritenersi cristallizzata alla data indicata dal legislatore; non è consentito estenderla mediante proroghe successive di contratti già stipulati, pena la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza del reclutamento pubblico.
- Quando si deduce in cassazione un error in procedendo, il ricorrente deve riportare con precisione gli elementi processuali rilevanti e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura di omessa pronuncia o motivazione apparente non è scrutinabile se il ricorrente non rende possibile alla Corte comprendere la sequenza dei fatti e dei contratti rilevanti ai fini della decisione.
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