Sentenza del 17/07/2025 n. 19979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 2161/2020 del 21 ottobre 2020, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. L’avviso contestava, per l’anno d’imposta 2007, l’omessa dichiarazione di compensi da lavoro autonomo pagati dalla Libet Srl e chiedeva le conseguenti imposte IRPEF, IRAP e IVA e sanzioni. L’Ufficio sosteneva che A.A. fosse fiscalmente residente in Italia in base all’art. 2, comma 2-bis, TUIR, norma che presume la residenza italiana, salvo prova contraria, per i cittadini trasferiti in Stati a regime fiscale privilegiato; deduceva inoltre l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, contestava la valutazione della residenza e invocava un giudicato esterno formatosi su altri anni d’imposta. La Cassazione non ha esaminato tali censure nel merito: ha rilevato d’ufficio che la notifica del ricorso era stata tentata per posta, ma l’Agenzia non aveva prodotto le ricevute di ritorno delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD), necessarie a provare il perfezionamento della notificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con decisione assunta il 4 giugno 2025 e depositata il 17 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia per difetto di prova del perfezionamento della notifica al contribuente. In base al principio delle Sezioni Unite n. 10012/2021, quando il plico non è consegnato per temporanea assenza del destinatario, la sola prova della spedizione della CAD non basta: occorre produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata che la contiene. Le questioni sulla residenza fiscale, sull’applicabilità dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR, sui redditi e sul giudicato esterno non sono state decise nel merito. Nessuna statuizione sulle spese; non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, essendo l’Agenzia esentata mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890
Con il citato arresto il massimo organo nomofilattico ha affermato che, in caso di notifica di un atto impositivo ovvero processuale mediante il servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data - in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo a tal fine sufficiente la prova della spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Se il destinatario è temporaneamente assente e il plico viene depositato, la notificazione si prova producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD. La prova della sola spedizione della comunicazione non dimostra il perfezionamento della notifica.
Art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma prevede, per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con decreto, una presunzione di residenza fiscale in Italia superabile con prova contraria. In questa causa la Corte di Cassazione non ha però deciso se la presunzione fosse applicabile ad A.A., perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per un vizio di notificazione.
L’Agenzia aveva invocato la norma in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla residenza fiscale; la Cassazione non ha esaminato la censura, dichiarando inammissibile il ricorso per mancata prova del perfezionamento della notifica.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I tre motivi dell’Agenzia erano formulati come censure di violazione o falsa applicazione di legge. Non sono stati esaminati nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il difetto di prova della notifica.
La norma è richiamata per il deposito della memoria del Pubblico Ministero nel termine previsto; la memoria chiedeva l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del secondo e il rigetto del terzo. La decisione non ha tuttavia affrontato tali motivi.
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
L’Agenzia aveva richiamato queste disposizioni per sostenere che si fosse formato un giudicato esterno su questioni relative alla residenza fiscale negli anni d’imposta 2001-2004 e per altri avvisi relativi al 2008 e 2009. La Cassazione non ha deciso la questione, essendo il ricorso inammissibile.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’attestazione dell’ulteriore contributo unificato, perché l’Agenzia delle Entrate è esentata dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Art. 158, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 115/2002
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16/2012, a fondamento dell’esenzione dell’Agenzia dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite prenotazione a debito.
Art. 12, comma 5, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012
La disposizione è richiamata a sostegno del meccanismo di prenotazione a debito che esenta l’Agenzia delle Entrate dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.
Massime di principio
- Nelle notificazioni postali con deposito del plico per temporanea assenza del destinatario, non basta documentare l’invio della comunicazione di avvenuto deposito: chi invoca la notificazione deve produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
- La mancanza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso, se il destinatario non ha svolto attività difensiva, può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione senza esame dei motivi di merito.
- Una decisione processuale di inammissibilità non risolve le questioni sostanziali sottostanti. In questo caso, la pronuncia non stabilisce se il contribuente fosse residente fiscalmente in Italia né se ricorressero i presupposti della presunzione prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR.
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