Cassazione Civile, Ordinanza n. 06190/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla procedura di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017. Una docente, già immessa in ruolo e in precedenza iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, ha contestato davanti al giudice del lavoro l'assegnazione definitiva della sede a Genova per la classe di concorso A019, sostenendo di aver diritto a una sistemazione più vicina alla propria residenza in Campania e di essere stata illegittimamente superata da altri docenti. In appello la domanda era stata respinta e la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la procedura ministeriale, la distinzione tra le fasi della mobilità, la preferenza riconosciuta ai docenti provenienti dal concorso 2012 e la valutazione delle preferenze territoriali espresse dai candidati. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) contestazione della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale; 2) contestazione della chiamata in giudizio dei controinteressati e della qualificazione della domanda come volta a ottenere una pronuncia costitutiva di assegnazione della sede; 3) censura della lettura della legge n. 107/2015 e degli atti applicativi, assumendo che anche i docenti da GAE avessero superato un concorso e che fosse illegittima la precedenza accordata ai vincitori/idonei del concorso 2012 e la conseguente contrattazione integrativa; 4) omesso esame del fatto relativo alla preferenza per scuole speciali, serali o per adulti, rispetto alle quali si assumeva una non corretta valutazione della documentazione; 5) violazione delle norme sulla nullità/integrazione automatica del contratto per contrasto con norme imperative, assumendo che la contrattazione integrativa avesse violato la legge. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il Ministero era comunque l'unico legittimato passivo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di interesse; il terzo motivo è stato respinto nel merito, richiamando la giurisprudenza già formatasi sulla mobilità dei docenti e sulla legittimità del diverso trattamento tra docenti provenienti da graduatorie di merito 2012 e docenti provenienti dalle GAE; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva esaminato la questione delle scuole speciali e la censura mirava a una rivalutazione del merito; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, essendo stata comunque esclusa la violazione della legge n. 107/2015. La Corte ha inoltre rilevato la nullità della notifica del ricorso, ma ha omesso la rinnovazione per esigenze di celerità e ha escluso la liquidazione delle spese poiché le parti pubbliche erano rimaste intimate. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È la base formale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta ciascun motivo alla luce del relativo vizio dedotto e ne dichiara l'inammissibilità o infondatezza secondo i limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato dal secondo motivo in tema di litisconsorzio e integrazione del contraddittorio; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e di interesse.
Richiamato quale norma sulla chiamata iussu iudicis dei controinteressati; la Corte ritiene inammissibile la censura.
È indicato come norma primaria che individua il Ministero quale unico legittimato passivo, con conseguente irrilevanza della chiamata dell'Ufficio scolastico regionale.
Richiamato per delimitare i rapporti tra legge e contrattazione collettiva nel pubblico impiego e i limiti della contrattazione integrativa.
artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994
La Corte li richiama, insieme all'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, per affermare che le modalità di attribuzione dei posti nella mobilità sono demandate alla contrattazione collettiva nei limiti della legge.
art. 1, commi 73, 96, 98 e 108
La Corte afferma che la legge ha legittimamente privilegiato, nella regolazione della mobilità e del reclutamento, i docenti provenienti dal concorso 2012 rispetto ai docenti inseriti nelle GAE, senza violare il principio di parità di trattamento né l'art. 97 Cost.
art. 400, comma 17; art. 201
Richiamato dal terzo motivo come riferimento al sistema di reclutamento; la Corte non accoglie la censura che ne traeva conseguenze diverse sulla mobilità.
art. 3 d.m. 18 dicembre 2014
Richiamato nei primi due motivi in relazione alla disciplina amministrativa della procedura e alla legittimazione passiva; non incide sull'esito del giudizio.
art. 8, comma 7, lett. H, D.P.C.M. n. 98/2014
Richiamato nei motivi sulla legittimazione e sulla disciplina organizzativa dell'amministrazione scolastica.
art. 6 c.c.n.i. dell'8 aprile 2016
Richiamato dalla Corte per affermare che l'assegnazione delle cattedre avviene in base alle preferenze espresse dai candidati, con graduatorie distinte per ambito, senza graduatoria unitaria unica.
allegato 1 al c.c.n.i. dell'8 aprile 2016
Usato per descrivere il funzionamento tecnico della mobilità 2016/2017 secondo l'ordine delle preferenze.
Richiamato nel quinto motivo per sostenere la nullità della contrattazione integrativa in caso di contrasto con norme imperative; la Corte ritiene il motivo non fondato perché manca il contrasto denunciato.
Richiamato con l'art. 1418 c.c. per la nullità parziale/eterointegrazione del contratto; la Corte non vi ravvisa applicazione decisiva.
Richiamato nel quinto motivo per sostenere l'inserzione automatica di norme imperative nel contratto; la Corte respinge la censura perché la contrattazione non è in contrasto con la legge.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinvio ai precedenti di legittimità già formatisi sulla questione della mobilità scolastica.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente per denunciare violazione del principio di parità e meritocrazia; la Corte esclude che la disciplina della mobilità 2016/2017 lo vulneri, trattandosi di fase successiva al reclutamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella mobilità del personale docente pubblico, le modalità di attribuzione dei posti possono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva integrativa, ma solo entro i limiti della legge; la censura è infondata se la contrattazione non contrasta con norme imperative e non realizza disparità manifestamente irragionevoli.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando difetta di specificità o di interesse, oppure quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio: se il giudice di merito ha esaminato il fatto allegato e la documentazione, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile ove miri solo a ottenere una diversa lettura delle prove.
- Nella procedura di mobilità scolastica, l'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine delle preferenze espresse dai candidati e secondo graduatorie distinte per ambito, senza che vi sia necessariamente una graduatoria unitaria fondata sul solo punteggio.
- La disciplina che distingue, nella mobilità, tra docenti provenienti da graduatorie di merito e docenti provenienti da graduatorie ad esaurimento non è di per sé illegittima se rispecchia la precedente scelta legislativa di privilegiare, in fase di reclutamento, una delle due categorie e se la successiva assegnazione dei posti ne preserva la coerenza.
- La chiamata in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva non determina accoglimento del motivo quando la controversia resta utilmente instaurata nei confronti del soggetto effettivamente legittimato.
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