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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06182/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso perché prende atto della transazione intervenuta tra le parti e, su loro richiesta congiunta, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio di legittimità e dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di due dipendenti di una azienda sanitaria locale, di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata con delibera del 9 dicembre 2015: tre giorni per una dipendente, cinque giorni per l’altro, rispettivamente nella qualità di direttore del dipartimento risorse umane e di responsabile del settore concorsi, assunzioni, gestione ruolo e gestione amministrativa del personale. Il tribunale aveva respinto le domande; la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i dipendenti proponevano ricorso affidato a tre motivi, ma nel testo della decisione non sono specificati i contenuti analitici dei singoli motivi. Prima della decisione, le parti hanno presentato istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto di una transazione allegata.

Norme richiamate

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    La Corte dà atto che, in ragione dell’esito della controversia per cessazione della materia del contendere, non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo come parametro del contributo unificato aggiuntivo, che nel caso concreto non è dovuto.

  • art. 1 comma 17 l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando le parti, nel giudizio di cassazione, depositano istanza congiunta fondata su una transazione che definisce la lite, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la regolazione delle spese secondo le statuizioni adottate dalla Corte, che nel caso esaminato le ha compensate.
  • In caso di definizione transattiva del giudizio di legittimità, la Corte può escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove manchino i presupposti applicativi della norma richiamata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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