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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06188/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto instaurato tra un ente locale e alcuni soggetti inizialmente avviati come lavoratori socialmente utili, inquadrati come operai generici e destinati, nel tempo, a svolgere mansioni diverse e tipiche del personale di ruolo dell’ente, con ampliamento dell’orario da 20 a 24 e poi 36 ore settimanali. I lavoratori hanno chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la declaratoria di abuso nell’utilizzo di contratti a termine, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 36° mese o, in subordine, il risarcimento del danno, anche parametrato al trattamento economico e giuridico del dipendente stabile comparabile. La Corte d’appello ha accolto la domanda ritenendo che l’impiego fosse avvenuto non in conformità ai progetti di utilità collettiva e che i lavoratori fossero stati utilizzati in mansioni proprie del personale di ruolo, con conseguente qualificazione del rapporto come subordinato e applicazione delle tutele contro l’abuso del termine, ma nel limite del divieto di conversione, con condanna al risarcimento cd. comunitario. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato l’esistenza di un progetto di pubblica utilità alla base dell’assunzione; 2) violazione di norme costituzionali e legislative in materia di LSU e art. 2126 c.c., sostenendo che l’ente non aveva voluto instaurare un rapporto di lavoro subordinato e che i richiami al trattamento del personale di ruolo avevano solo valore parametrico; 3) erronea applicazione della direttiva 1999/70/CE e della disciplina sul contratto a termine, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la disciplina antiabuso dopo avere male interpretato lo scostamento dalle regole degli LSU; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, quale conseguenza dell’asserita fondatezza dell’appello. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non negava l’avvio tramite progetto di utilità collettiva ma valorizzava il successivo impiego di fatto, protratto nel tempo e svolto con modalità coincidenti con quelle del personale di ruolo; il terzo motivo era derivato e cadeva una volta confermati lo scostamento dal modello normativo LSU e la riconducibilità del rapporto all’ordinario lavoro subordinato, con conseguente abusivo ricorso ai contratti a termine e applicazione delle tutele comunitarie; il quarto motivo era parimenti inammissibile perché condizionato all’accoglimento dei precedenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata non sulla negazione dell’originario progetto LSU, ma sull’utilizzo concreto e protratto dei lavoratori in mansioni e modalità sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, con conseguente riconduzione del rapporto al lavoro subordinato e applicazione delle tutele contro l’abuso del contratto a termine. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre all’ulteriore importo per contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 3, 4 e 8 d.lgs. n. 468/1997

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina dei lavoratori socialmente utili e il corretto inquadramento del rapporto; la Corte rileva che la censura non si confronta con il concreto utilizzo dei lavoratori in modo difforme dal modello legale.

  • artt. 11 e 12 l. Regione Sicilia n. 85/1995

    Richiamati come normativa di base dei progetti di utilità collettiva; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ne ha negato l’esistenza, ma ha valorizzato il successivo impiego di fatto come lavoro subordinato.

  • artt. 35 e 38 Cost.

    Invocati dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte non li applica in modo autonomo, limitandosi a ritenere inammissibile la censura perché non attaccava la ratio decidendi.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato dal ricorrente nel tentativo di escludere la subordinazione; la Corte non accoglie la tesi, rilevando che il rapporto di fatto è stato qualificato come subordinato sulla base dell’effettivo svolgimento.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La Corte afferma che, una volta accertato lo scostamento dal tipo normativo legittimante l’impiego degli LSU e la riconducibilità del rapporto al lavoro subordinato, emerge l’abuso del ricorso ai contratti a termine e la conseguente applicabilità delle tutele della direttiva.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di contratto a termine nel pubblico impiego; la Corte ritiene la censura inammissibile perché dipendente da premesse già disattese.

  • artt. 1, 4 e 6 d.lgs. n. 38/2001

    Citati dal ricorrente nel terzo motivo, ma senza esito autonomo nel provvedimento; la censura è dichiarata inammissibile in quanto derivata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la statuizione sulle spese; la Corte dichiara inammissibile la censura perché logicamente subordinata all’accoglimento degli altri motivi.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Indicata dalla Corte d’appello come parametro per il risarcimento del danno cd. comunitario, quantificato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto percepita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o della normativa senza aggredire il nucleo argomentativo decisivo della decisione.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, rileva l’effettivo contenuto concreto della prestazione e le modalità di svolgimento, non la sola formale apparenza del titolo originario o del progetto di avviamento; l’uso protratto del lavoratore in mansioni tipiche del personale di ruolo può far emergere un rapporto di fatto subordinato.
  • Quando l’impiego di lavoratori socialmente utili si discosta dal modello legale che ne giustifica l’utilizzazione, con svolgimento di compiti e secondo modalità corrispondenti al lavoro ordinario, si configura un uso abusivo dello strumento contrattuale e trovano applicazione le tutele contro l’abuso del contratto a termine.
  • Le censure che dipendono logicamente dall’accoglimento di motivi precedenti sono inammissibili se quei motivi vengono a loro volta disattesi; la censura sulle spese di lite non può reggere autonomamente quando presuppone la cassazione della sentenza impugnata.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombe sulle spese di legittimità ed è tenuta, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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