Cassazione Civile, Ordinanza n. 06186/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una dipendente pubblica per ottenere il ristoro del danno asseritamente derivato dalla ingiusta protrazione della sospensione cautelare dal servizio, disposta in pendenza di un procedimento penale poi conclusosi con assoluzione irrevocabile. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo che la sospensione fosse divenuta illegittima dal 12 settembre 2012 per superamento del limite massimo di durata. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, computando cumulativamente tre periodi di sospensione (obbligatoria e facoltativa) e ritenendo applicabile il limite quinquennale di cui all’art. 9 l. n. 19/1990 a entrambe. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 d.P.R. n. 3/1957, degli artt. 4 e 8 l. n. 97/2001, dell’art. 9 l. n. 19/1990, dell’art. 70 del CCNL agenzie fiscali e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che il termine massimo di cinque anni riguarderebbe soltanto la sospensione cautelare obbligatoria e non anche quella facoltativa; pertanto, nel caso concreto, non vi sarebbe stato superamento del limite, essendo il solo periodo di sospensione obbligatoria inferiore a cinque anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile l’orientamento isolato richiamato dall’Agenzia (Cass. n. 18673/2014) e ha preferito l’indirizzo precedente e conforme alla giurisprudenza costituzionale, secondo cui il limite massimo quinquennale della sospensione cautelare dal servizio, previsto dall’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990, opera per ogni ipotesi di sospensione cautelare derivante da procedimento penale, sia obbligatoria sia facoltativa. La Corte ha valorizzato in particolare le pronunce della Corte costituzionale n. 206/1999 e n. 145/2002, che qualificano il termine di cinque anni come clausola di garanzia di portata generale, espressione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. È stata quindi confermata la correttezza della decisione di merito che aveva considerato cumulabili i diversi periodi di sospensione e aveva individuato il superamento del limite massimo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato per le Agenzie fiscali.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano la sospensione cautelare del pubblico dipendente, ma non ritenuto decisivo in senso contrario all'esito del giudizio
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla sospensione cautelare; la Corte non vi attribuisce una lettura limitativa del termine massimo
richiamato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte valorizza invece il coordinamento sistematico con l'art. 9 l. n. 19/1990 e con la giurisprudenza costituzionale
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della sospensione cautelare, senza che ne derivi una diversa conclusione
art. 9 l. n. 19/1990
interpretato come previsione di un limite massimo quinquennale di durata della sospensione cautelare dal servizio applicabile a ogni sospensione per procedimento penale, sia obbligatoria sia facoltativa
art. 70 CCNL agenzie fiscali
considerato coerente con il limite legale di cinque anni, non idoneo a restringerne l'ambito ai soli casi di sospensione obbligatoria
richiamato nel motivo di ricorso come criterio di interpretazione, ma la Corte privilegia un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina speciale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale che sorregge il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 3 Cost.
richiamato come parametro per l'interpretazione costituzionalmente orientata e per il principio di proporzionalità della misura cautelare
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del limite ragionevole della sospensione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa la sua applicazione alle Agenzie fiscali per il contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Corte cost. n. 206/1999
fonte del principio per cui la misura cautelare deve essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili e non può gravare eccessivamente sui diritti compressi
Corte cost. n. 145/2002
fonte del principio secondo cui il limite di cinque anni dell'art. 9 l. n. 19/1990 ha portata generale e vale per ogni sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale
Corte cost. n. 447/1995
richiamata nel dibattito giurisprudenziale sulla materia della sospensione cautelare, ma non considerata sufficiente a escludere l'orientamento successivo
Cass. n. 18673/2014
"non può cumularsi, ai fini del termine di cinque anni previsto dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2 il tempo della sospensione obbligatoria con quella facoltativa essendo tale termine riferibile... alla sola sospensione obbligatoria"
orientamento non condiviso e superato dalla Corte nel presente giudizio
Cass. n. 8210/2003
orientamento seguito dalla Corte; afferma che il limite massimo quinquennale opera per ogni sospensione cautelare determinata da procedimento penale, sia obbligatoria sia facoltativa
Cass. n. 11102/2007
richiamata come conforme all'orientamento di cui alla Cass. n. 8210/2003
Cass. n. 11988/2016
richiamata per il riferimento al rinvio ai contratti collettivi della disciplina della sospensione cautelare facoltativa
Massime di principio
- Il limite massimo di durata della sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico, quando collegata a un procedimento penale, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato come limite generale di garanzia, applicabile sia alla sospensione obbligatoria sia a quella facoltativa, salvo diversa disciplina legislativa espressa.
- Ai fini del computo del termine massimo quinquennale, i diversi periodi di sospensione cautelare connessi al medesimo procedimento possono essere considerati in modo cumulativo, se ciò è necessario per verificare il superamento della soglia legale.
- Un'interpretazione che consenta la protrazione sine die della sospensione cautelare facoltativa è incompatibile con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, perché trasformerebbe una misura strumentale in misura afflittiva.
- Quando esiste un precedente isolato in tensione con una linea giurisprudenziale sostenuta dalla Corte costituzionale, la Corte di cassazione può preferire l'orientamento maggiormente coerente con i principi costituzionali e con la funzione di garanzia della norma speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06182/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06184/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06185/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06188/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06190/2025 del 08/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06194/2025 del 08/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →