Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06185/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una dirigente sanitaria per il pagamento di differenze retributive asseritamente maturate a titolo di retribuzione di posizione fissa e variabile per gli anni 2003/2007 e 2007/2008, sul presupposto che la corresponsione effettuata avesse inciso sul trattamento minimo contrattuale previsto dal CCNL. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dell’azienda sanitaria, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione rigettando l’opposizione. La Corte territoriale aveva però motivato in modo estremamente sintetico, richiamando precedenti della stessa Corte ritenuti identici, senza ricostruire in concreto i fatti di causa. In cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito scostamento tra il thema decidendum e i precedenti richiamati; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione solo apparente; 3) violazione delle norme collettive e del d.lgs. n. 165/2001 in tema di retribuzione di posizione e fondi aziendali, sostenendo che non fosse configurabile il mantenimento della componente variabile nel medesimo importo dopo l’incorporazione di altra azienda e l’aumento dei beneficiari; 4) conseguente nullità della sentenza per le medesime violazioni; 5) violazione dell’art. 1241 c.c. per mancata compensazione tra il credito della dirigente e quello dell’azienda per il recupero di somme percepite in eccesso. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, perché la motivazione per relationem ai precedenti non consentiva di comprendere la fattispecie concreta né la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d’appello affetta da nullità per motivazione apparente, poiché fondata su un mero rinvio a precedenti giurisprudenziali senza esposizione dei fatti rilevanti della controversia e senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo era fondato sulla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del percorso decisionale e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto applicato; in difetto la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.

  • art. 60 del CCNL per l'Area della dirigenza sanitaria 1994/1997

    Era invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della retribuzione di posizione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 50 del CCNL 1998/2001

    Era invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina collettiva della retribuzione di posizione e dei fondi aziendali, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Era richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa di mantenimento della retribuzione variabile nei termini rivendicati, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Era richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1241 c.c.

    Era invocato per sostenere la compensazione tra il credito della dipendente e il credito restitutorio dell’azienda; la censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem a precedenti giurisprudenziali è legittima solo se consente comunque di individuare i fatti di causa, il percorso decisionale effettivamente seguito e la pertinenza dei precedenti richiamati rispetto alla controversia concreta.
  • Quando la sentenza si limita a un rinvio stereotipato a decisioni precedenti senza ricostruire la fattispecie concreta, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione, l’accoglimento di un motivo che comporti la nullità della sentenza impugnata assorbe le ulteriori censure che dipendano dalla medesima decisione.
  • Le questioni relative alla spettanza di differenze retributive nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la decisione venga cassata per vizio di motivazione, restano da riesaminare dal giudice di rinvio, senza che la Cassazione si pronunci sul merito delle pretese economiche.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.