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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06184/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un credito retributivo azionato in via monitoria da una dirigente sanitaria nei confronti della ASL, relativo a differenze di retribuzione di posizione fissa e variabile per gli anni 2003/2007 e 2007/2008, asseritamente corrisposte in misura inferiore al trattamento minimo contrattuale previsto dal CCNL. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della ASL, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione rigettando l’opposizione, ritenendo sufficiente il richiamo a precedenti della stessa corte che avrebbero riguardato questioni identiche. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita decisione oltre il chiesto e non sovrapponibilità tra la lite e i precedenti richiamati; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione solo apparente; 3) violazione degli artt. 60 CCNL area dirigenza sanitaria 1994/1997, 50 CCNL 1998/2001, 2, comma 1, e 63 d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 112 c.p.c., contestando il diritto al mantenimento della componente variabile aziendale della retribuzione di posizione nel medesimo importo, dopo l’incorporazione di altra azienda ospedaliera e l’aumento dei beneficiari, trattandosi di materia indisponibile per i singoli dipendenti; 4) nullità della sentenza per le medesime violazioni di legge e contratto; 5) violazione dell’art. 1241 c.c., per mancata compensazione tra il credito della dirigente e il controcredito dell’ASL per il recupero di somme asseritamente corrisposte in eccesso o in difetto rispetto alla diversa componente della retribuzione di posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello meramente apparente: il provvedimento si limitava a richiamare precedenti della stessa corte senza ricostruire la fattispecie concreta né spiegare perché essa fosse riconducibile al principio di diritto richiamato. Tale carenza motivazionale comporta nullità della sentenza. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non si pronuncia sul merito del motivo perché assorbito dall’accoglimento del vizio di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione per relationem è valida solo se consente di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del percorso decisionale e la riconducibilità dei fatti al principio richiamato; in difetto, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.

  • art. 60 CCNL per l'Area della dirigenza sanitaria 1994/1997

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della retribuzione di posizione e contestare il riconoscimento del mantenimento della componente variabile aziendale.

  • art. 50 CCNL 1998/2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale del trattamento economico dei dirigenti sanitari.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro del riparto di giurisdizione e della disciplina delle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato.

  • art. 1241 c.c.

    invocato per sostenere la compensazione tra crediti contrapposti; la Corte non affronta il motivo perché assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se, dal rinvio al precedente, risultano comprensibili la fattispecie concreta decisa, il percorso argomentativo seguito e la pertinenza del principio richiamato al caso concreto.
  • La motivazione che si limiti a un richiamo generico a precedenti giurisprudenziali senza ricostruire i fatti rilevanti e senza spiegare il collegamento tra quei precedenti e la controversia concreta è meramente apparente e determina nullità della sentenza.
  • Quando una sentenza di merito è cassata per vizio radicale della motivazione, i motivi che presuppongono la validità della decisione impugnata restano assorbiti.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione consente la cassazione con rinvio quando la carenza argomentativa impedisca di verificare la correttezza giuridica della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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