Cassazione Civile, Ordinanza n. 06194/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente, per l'anno scolastico 2013/2014, aveva agito contro l'amministrazione scolastica chiedendo, da un lato, il pagamento delle c.d. "ore buco" tra una lezione e l'altra, assumendo che tali intervalli dovessero essere considerati tempo di lavoro perché in concreto utilizzati nell'interesse datoriale o comunque per gli spostamenti tra due plessi dello stesso istituto; dall'altro, aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per essere stato impiegato anche nella sede distaccata, in asserita violazione della tutela prevista dall'art. 33 l. n. 104/1992, in quanto prestatore di assistenza alla madre con grave disabilità. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che l'assegnazione riguardava un unico istituto articolato in due plessi vicini, che non risultava allegato né provato che durante gli intervalli il docente fosse effettivamente a disposizione del datore di lavoro, e che le deduzioni sul pregiudizio connesso all'assistenza familiare erano generiche. Nel ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) omessa pronuncia/violazione di legge sulla condanna alle spese, perché la P.A. era difesa da un funzionario; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese; 3) violazione di norme sul tempo di lavoro e del CCNL scuola, sostenendo che gli intervalli orari costituivano tempo lavorativo e che il giudice aveva erroneamente escluso la rilevanza degli spostamenti tra plessi; 4) violazione dell'art. 33 l. n. 104/1992 e delle regole sulla mobilità del personale docente, per avere negato che l'assegnazione ai due plessi integrasse un trasferimento lesivo dei diritti del caregiver e per avere ritenuto generico il danno allegato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., le spese possono essere liquidate anche a favore della P.A. assistita da propri dipendenti, sicché l'eventuale motivazione imperfetta non comportava cassazione se il dispositivo era corretto in diritto. Ha respinto il secondo motivo affermando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e che non vi è obbligo di motivare la scelta della regola generale della soccombenza. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo: la censura sulla motivazione era generica, mentre la diversa qualificazione delle "ore buco" e la valutazione delle risultanze istruttorie appartenevano al merito; inoltre, mancavano allegazioni e prova circa l'uso degli intervalli per spostamenti necessari tra sedi. Anche il quarto motivo è stato respinto: la doglianza sulla motivazione era generica, le norme dei contratti integrativi non sono deducibili come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., e comunque non era stata adeguatamente censurata l'affermazione di fatto secondo cui il docente era assegnato a un unico istituto articolato in due plessi. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata perché il decisum di merito era giuridicamente corretto.
invocato per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente nella censura sull'omessa pronuncia, senza accoglimento.
art. 152 bis disp. att. c.p.c.
«nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni... se assistite da propri dipendenti... si applica il decreto adottato... per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»
consente la liquidazione delle spese in favore della pubblica amministrazione assistita da propri dipendenti e rende infondata la doglianza sulla pretesa impossibilità di condanna alle spese.
norma richiamata per il regime delle spese di lite, applicato secondo la regola della soccombenza.
la compensazione delle spese è stata qualificata come rimessa alla discrezionalità del giudice; non esiste un obbligo di motivare la mancata compensazione quando si applica la soccombenza.
consente la censura per violazione di legge, ma non per violazione di contratti integrativi; inoltre non può essere usato per sovrapporre una diversa lettura del fatto alla decisione di merito.
il vizio di insufficiente motivazione non è più autonomamente deducibile nei termini prospettati dal ricorrente; le doglianze generiche sono inammissibili.
richiamato per sostenere che gli intervalli orari integrassero tempo di lavoro, ma la Corte ha escluso la violazione per difetto di allegazione e prova.
invocato in relazione alla remunerazione del tempo di lavoro; la censura è stata respinta perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.
art. 28, comma 9, CCNL comparto scuola 2006/2009
richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte territoriale come norma che fissa un limite massimo orario, non un divieto di superare le quattro ore giornaliere.
art. 491, comma 5, d.lgs. n. 297 del 1993
richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme sul tempo di lavoro, senza accoglimento.
invocato a sostegno della tesi sul tempo di lavoro; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva per difetto di prova sulla disponibilità del lavoratore durante gli intervalli.
Direttiva CE 1993/2002
richiamata per sostenere che il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore costituisce orario di lavoro; principio non contestato, ma ritenuto non applicabile in assenza di prova del concreto impiego degli intervalli.
art. 4, comma 2, accordo contrattuale 14.1.1995
richiamato come fonte che qualificherebbe come tempo di lavoro lo spostamento obbligato; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di allegazione e perché riferita a un accordo integrativo.
invocato per sostenere la tutela del caregiver; la Corte ha escluso la violazione perché l'assegnazione riguardava un unico istituto articolato in due plessi e non un trasferimento lesivo del diritto assistenziale.
richiamato nel motivo relativo alla tutela della disabilità, senza autonomo rilievo decisivo nel caso concreto.
art. 7, comma 2, lett. a), CCNI mobilità personale docente 2013/2014
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione dalle graduatorie per cattedre orario esterne dei beneficiari di precedenze; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché riferita a contratto integrativo.
art. 7, comma 3, lett. c), CCNI mobilità personale docente 2013/2014
richiamato per definire le cattedre orario su comuni diversi; la Corte ha osservato che, comunque, mancavano specificazioni in fatto idonee a dimostrare la rilevanza della questione.
art. 19, comma 2, CCNI mobilità personale docente 2013/2014
richiamato per qualificare i movimenti tra sezioni associate in comuni diversi; la censura è stata disattesa per inammissibilità e difetto di allegazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, l'omessa o imperfetta motivazione non comporta cassazione quando la decisione impugnata sia corretta nel dispositivo e nella sua soluzione giuridica; in tal caso la censura può solo incidere sulla motivazione, non sull'esito.
- La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la regola generale della soccombenza non richiede una specifica motivazione negativa sulla mancata compensazione.
- La deduzione di violazioni in tema di orario di lavoro non può risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti: occorre allegare e provare che il tempo contestato sia stato effettivamente reso nell'interesse del datore o con vincolo di disponibilità, perché altrimenti la doglianza resta di merito e non è scrutinabile in cassazione come violazione di legge.
- Il tempo di intervallo tra prestazioni può essere qualificato come orario di lavoro solo se sia dimostrato che il lavoratore vi sia rimasto a disposizione del datore o che esso sia stato necessario per esigenze organizzative imposte dal datore stesso.
- Le doglianze fondate su contratti collettivi integrativi non sono veicolabili come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., che riguarda i contratti collettivi nazionali; in difetto di specifiche allegazioni in fatto, tali censure sono inammissibili.
- La tutela del caregiver ex art. 33 l. n. 104/1992 non può essere invocata in astratto per contestare l'assegnazione a plessi diversi dello stesso istituto, se non sia allegato e provato un effettivo trasferimento o un concreto pregiudizio causalmente collegato alla misura organizzativa contestata.
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