Cassazione Civile, Ordinanza n. 16359/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito d'impresa applicando il c.d. test di operatività delle società non operative ex art. 30 L. n. 724/1994. L'accertamento valorizzava alcune immobilizzazioni materiali risultanti dai bilanci della società, in particolare tre immobili: quelli siti in via Visconti, un immobile di Santa Sofia e un immobile di Lido di Spina-Comacchio. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto ragione nei due gradi di merito. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) per l'immobile di via Visconti ha denunciato violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 110 TUIR, sostenendo che, non avendo la società allegato un diverso costo fiscale, il valore civilistico di bilancio poteva essere assunto ai fini del test di operatività; 2) per l'immobile di Santa Sofia ha dedotto violazione dell'art. 30, comma 4, L. n. 724/1994, censurando l'assunto della CTR secondo cui l'immobile, contabilizzato tra le rimanenze per scelta strategica dell'imprenditore, non sarebbe rilevante ai fini della disciplina antielusiva; 3) per l'immobile di Lido di Spina-Comacchio ha denunciato violazione delle norme processuali sul thema decidendum e sulla valutazione della prova, sostenendo che, una volta affermata la disponibilità del bene ai soci, la CTR avrebbe dovuto valorizzarlo ai fini del test di operatività.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo e il terzo. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in presenza di una trasformazione societaria fiscalmente neutra e di una rivalutazione effettuata solo ai fini civilistici, ha escluso che il maggior valore emergente dalla perizia di trasformazione potesse rilevare fiscalmente nel calcolo del test di operatività. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la qualificazione dell'immobile di Santa Sofia tra le rimanenze dipendeva da una scelta consapevole della società e non da una situazione oggettiva impeditiva della produzione di reddito, sicché il bene era comunque rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 30 L. n. 724/1994. Quanto al terzo, la Corte ha rilevato che l'affermazione della CTR sulla disponibilità del bene di Lido di Spina in capo ai soci avrebbe dovuto tradursi in una verifica della sua incidenza sul test di operatività, non potendo essere neutralizzata senza ulteriore accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame dei profili relativi agli immobili di Santa Sofia e Lido di Spina-Comacchio.
Norme richiamate
Nel test di operatività i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti secondo le risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti e, ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 110, comma 1, TUIR; i beni o le situazioni che non incidono oggettivamente sulla capacità di produrre reddito devono essere valutati alla luce della disciplina antielusiva.
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte non accoglie la tesi dell'Amministrazione in relazione al primo motivo.
Il costo dei beni rivalutati non comprende le plusvalenze iscritte, salvo quelle che per legge non concorrono a formare il reddito; i maggiori valori iscritti solo civilisticamente, in assenza di riconoscimento fiscale, non sono fiscalmente rilevanti.
La relazione di stima nella trasformazione societaria determina il capitale sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, ma tale stima non comporta automaticamente rilevanza fiscale dei maggiori valori.
La trasformazione societaria è mutamento della forma giuridica e non nascita di un nuovo soggetto; sul piano fiscale è operazione neutra.
La trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, confermando la neutralità fiscale e la continuità dei valori contabili.
La rivalutazione dei beni poteva avere sola efficacia civilistica oppure anche fiscale previo pagamento di imposta sostitutiva, con efficacia fiscale differita per il periodo indicato dalla norma.
Richiamato nel terzo motivo come norma processuale, insieme alle disposizioni sul giudizio tributario, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel terzo motivo in tema di decisione e attività del giudice tributario.
Richiamato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato in tema di valutazione delle prove secondo il principio di disponibilità del materiale probatorio.
Richiamato nel terzo motivo quale norma sul contenuto della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato quale parametro di legittimità per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle società di comodo, ai fini del test di operatività rilevano i valori fiscalmente riconosciuti dei beni e non i meri valori civilistici di bilancio, quando la rivalutazione o la stima abbiano efficacia solo civilistica e il regime fiscale preveda la neutralità dell'operazione.
- La trasformazione societaria, sul piano fiscale, è operazione neutra e non fa emergere automaticamente plusvalenze o minusvalenze; i maggiori valori risultanti da perizia di stima non sono di per sé imponibili se non esiste un espresso riconoscimento fiscale.
- La qualificazione contabile di un immobile tra le rimanenze, se frutto di una scelta strategica della società e non di un impedimento oggettivo alla produzione di reddito, non esclude la sua rilevanza ai fini della disciplina antielusiva delle società non operative.
- Se il giudice di merito accerta che un bene è nella disponibilità dei soci o comunque imputabile alla sfera della società, deve poi verificare coerentemente la sua incidenza sul test di operatività, senza arrestarsi a una mera affermazione fattuale priva di conseguenze giuridiche.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è fondata solo se la decisione di merito ha applicato norme incompatibili con il regime fiscale del bene; non basta opporre un diverso apprezzamento dei fatti quando la ricostruzione del giudice di merito è coerente con la neutralità fiscale dell'operazione.
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