Cassazione Civile, Sentenza n. 12855/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di rimborso IRAP per l'anno 2005 derivante da errata qualificazione di alcune componenti reddituali; la società aveva presentato una dichiarazione integrativa (6/9/2008) e poi istanza di rimborso (12/5/2009) per l'eccedente versato. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso, la CTR Lombardia lo ha rigettato ritenendo che la richiesta traesse origine dalla dichiarazione integrativa tardiva e che non fosse provato l'effettivo maggior versamento dovuto; Assimoco ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, denunciando violazioni normative e vizi di motivazione e istruttoria
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Molti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, questione non rimessa al sindacato di legittimità. La CTR aveva comunque esaminato il merito e ritenuto non provato l'eccesso di versamento (anche in considerazione dell'incompletezza del prospetto sui titoli azionari prodotto dalla contribuente). Le censures relative all'onere della prova e all'applicazione di norme procedurali sono state giudicate infondate o improprie. Il controricorso dell'Amministrazione è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della notifica; nulla per le spese principali.
Norme richiamate
Usato per valutare i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili i profili che chiedevano una riesamina del merito e della prova, non sindacabili in sede di legittimità.
La censura basata su presunta falsa applicazione di questa norma è stata ritenuta estranea alla ratio della sentenza d'appello, che ha svolto autonoma valutazione di fatto e di diritto.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Richiamato nella discussione sull'efficacia della dichiarazione integrativa; la Corte ha ritenuto che, anche se la CTR ha rilevato la tardività dell'integrativa, ciò non ha inciso sul rigetto per mancata prova dell'eccedenza di versamento.
La Corte ha condiviso che l'applicazione di tale norma richiede la prova che il versamento fosse eccedente rispetto al dovuto al momento del pagamento; nella fattispecie tale prova non è risultata.
art. 53 Cost.
Invocata dalla ricorrente in ordine alla tutela del contribuente; la Corte ha ritenuto inidonea la doglianza a modificare la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
Nel processo tributario concerne la prova del fatto non contestato; la Corte ha precisato che le argomentazioni dell'Ufficio sono mere difese e non soggette a preclusione che imponga il riconoscimento del fatto dedotto dalla contribuente.
Richiamato congiuntamente ad art. 115 c.p.c. su questioni probatorie; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze che miravano a fraintendimenti sull'onere della prova nel processo tributario.
Norma sull'onere della prova; la Corte ha affermato che la censura è inammissibile quando mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice e non l'errata attribuzione dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riferimento formale alla determinazione dell'obbligo contributivo (contributo unificato) in caso di esito del ricorso; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la revisione delle valutazioni di merito e della valutazione delle prove: i motivi che chiedono una nuova valutazione dei fatti sono spesso inammissibili.
- Quando si chiede il rimborso di imposte per presunto maggior versamento, l'onere di provare che il versamento eccedeva l'imposta dovuta al momento del pagamento grava sul contribuente; documentazione incompleta o circoscritta (es. prospetto parziale di titoli) può essere insufficiente.
- La presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa può essere rilevante ma non equivale automaticamente a respingere il rimborso: il giudice deve comunque esaminare il merito e la prova dell'eccedenza di versamento.
- Le doglianze procedurali (omessa motivazione, violazioni di norme processuali) devono cogliere realmente vizi procedurali o errori di diritto e non mascherare richieste di riesame del fatto.
- La contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria costituisce una difesa sul merito e non è soggetta a preclusione formale, pertanto la mancata tempestiva contestazione non sempre conduce automaticamente all'accoglimento della domanda del contribuente.
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto in cassazione, curare la completezza e la chiarezza della documentazione probatoria fin dal primo grado e formulare i motivi di impugnazione mettendo in evidenza errori di diritto o vizi motivazionali concretamente deducibili.
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