Cassazione Civile, Ordinanza n. 16741/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il professionista ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2007 con cui venivano recuperati a tassazione maggiori redditi e maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto solo in parte l'appello, escludendo dai maggiori ricavi un importo di euro 59.948,00 relativo a rimborsi per anticipazioni effettuate dal legale per conto dei clienti. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la mancata considerazione da parte della CTR di un ulteriore importo di euro 11.006,00 desunto da fatture che, secondo la sua ricostruzione, risultavano già ricomprese nelle certificazioni post-fusione di compagnie assicurative o riferite al 2006, ovvero saldate da compagnie assicurative e già dichiarate. Con il secondo motivo ha censurato, sempre ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ripresa a tassazione di costi per euro 64.709,00: per euro 59.948,00 si tratterebbe delle stesse anticipazioni già detratte dai ricavi, mentre per euro 4.761,00 la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non provato l'errore dell'Ufficio; inoltre ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa valutazione della documentazione prodotta in appello, sostenendo che le fatture erano inerenti all'attività professionale e riguardavano spese generali dello studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui sovrapponeva censure eterogenee (violazione di legge, omessa pronuncia, omesso esame di fatti e vizio motivazionale) e comunque infondato perché la CTR aveva esaminato il gravame e non vi era omessa motivazione né omessa pronuncia; inoltre la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale documentale, non consentita in sede di legittimità. Ha rigettato anche il secondo motivo: quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., ha osservato che il vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotto come error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c.; nel merito, ha chiarito che l'art. 112 c.p.c. attiene al petitum e non impedisce al giudice di fondare la decisione su una ricostruzione dei fatti e su norme giuridiche diverse da quelle invocate. La censura sulla mancata considerazione della documentazione è stata poi dichiarata inammissibile perché volta ancora una volta a contestare la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
I motivi ex n. 3 e n. 5 non possono essere sovrapposti in modo promiscuo; il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come parametro normativo nel primo motivo di ricorso, ma senza una specifica applicazione accolta dalla Corte.
Richiamato nel ricorso in relazione alla determinazione del reddito, senza accoglimento delle censure.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, respingendo il motivo.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la censura consentisse una diversa valutazione delle risultanze documentali.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato sia nel primo sia nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR e comunque non fondata la censura.
Il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'ambito oggettivo della decisione, non le ragioni poste a base della stessa; non sussiste se il giudice qualifica diversamente i fatti o applica norme diverse da quelle invocate.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sopra la soglia del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge, omesso esame di fatti e vizio motivazionale rispetto alla medesima censura: il motivo deve essere specifico e riconducibile a un paradigma coerente.
- L'omesso esame censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli documenti o la richiesta di una nuova lettura del materiale probatorio.
- La denuncia di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere proposta come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c.; non è correttamente veicolata come violazione di norme sostanziali o come vizio di motivazione.
- Il vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene al petitum e al thema decidendum, non alle argomentazioni giuridiche o fattuali utilizzate dal giudice per decidere: il giudice può fondare la decisione su una diversa ricostruzione dei fatti o su norme diverse da quelle invocate dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito delle risultanze documentali o delle deduzioni difensive, quando la censura mira solo a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.
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