Cassazione Civile, Ordinanza n. 21408/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione sia all'esecuzione sia agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo, secondo quanto si ricava dal ricorso, plurimi profili di nullità, inefficacia e illegittimità dell'atto. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione nella parte relativa all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e ha confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; inoltre ha condannato l'appellante alle spese, a una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e a una pena pecuniaria ex art. 283, comma 2, c.p.c. Nel ricorso per cassazione, articolato in venti motivi, il ricorrente ha censurato: la declaratoria di inammissibilità dell'appello sulla parte ex art. 617 c.p.c.; il modo in cui era stata trattata una querela di falso incidentale; la ritenuta infondatezza di vari motivi di opposizione; la conferma delle spese e della condanna per lite temeraria; nonché la mancata revoca della pena pecuniaria applicata in sede di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto, prima di tutto, inammissibile per difetto di sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, per di più, carente di specifico richiamo agli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre la Corte ha osservato che varie censure erano comunque inammissibili o manifestamente infondate perché non coglievano la ratio decidendi, confondevano opposizione ex art. 615 e ex art. 617 c.p.c., e non criticavano in modo specifico le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione non rispettasse il requisito della sommaria esposizione dei fatti e, in ogni caso, difettasse di specificità per mancato richiamo puntuale degli atti e documenti rilevanti. Ha anche rilevato, in via di completezza, che i motivi erano nel merito inammissibili o infondati: non era ricorribile per cassazione l'ordinanza ex art. 283, comma 2, c.p.c. che aveva irrogato la pena pecuniaria; l'appello sulla parte di opposizione agli atti esecutivi era stato correttamente dichiarato inammissibile; le censure sulle spese e sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. erano prive di specificità e comunque infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e al pagamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione all'esecuzione, richiamata come uno dei rimedi esperiti contro il precetto
disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte richiama che l'appello avverso la relativa pronuncia di primo grado era inammissibile
è richiamato per affermare che le ragioni di opposizione agli atti esecutivi non rendevano appellabile la sentenza di primo grado
l'ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria per la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione non è ricorribile per cassazione, neppure ex art. 111 Cost.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti idonea a consentire alla Corte piena comprensione della vicenda sostanziale e processuale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
i motivi sono inammissibili se non indicano specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fondano
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del controricorrente
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi relativi alla querela di falso
richiamato nei motivi relativi alla querela di falso incidentale
richiamato tra le norme dedotte nei motivi sul perfezionamento delle notifiche del precetto
richiamato tra le norme dedotte nei motivi sul disconoscimento di scritture/documenti
richiamato tra le norme dedotte nei motivi concernenti il titolo esecutivo e il precetto
richiamato tra le norme invocate per la prova mediante riproduzioni meccaniche
richiamato nei motivi, ma la Corte evidenzia la confusione delle censure
richiamato nei motivi, ma la Corte evidenzia la confusione delle censure
richiamato nei motivi, ma la Corte evidenzia la confusione delle censure
richiamato nei motivi, in tema di precetto
richiamato nei motivi, ma le doglianze sono considerate confusamente formulate
richiamato nei motivi, ma le doglianze sono considerate confusamente formulate
consacra la soccombenza come criterio per la regolazione delle spese di lite
consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata in caso di abuso dello strumento processuale e colpa grave
consente la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta
la parte risponde dell'operato del proprio difensore, professionista abilitato alle giurisdizioni superiori
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti sufficiente a ricostruire, senza ricorso ad altre fonti, sia la vicenda sostanziale sia il percorso processuale rilevante.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, le censure devono richiamare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; la mancanza di tale richiamo comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
- Nell'esecuzione forzata, occorre distinguere con precisione tra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la confusione tra i due rimedi può rendere inammissibili le doglianze.
- La sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile nei termini ordinari se la legge prevede il diverso e specifico rimedio impugnatorio; il giudice di legittimità deve verificare la corretta individuazione del mezzo di impugnazione.
- L'ordinanza del giudice dell'appello che applica la sanzione pecuniaria ex art. 283, comma 2, c.p.c. per la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione non è autonomamente ricorribile per cassazione, poiché priva di decisorietà e definitività.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è giustificata quando l'impugnazione sia manifestamente infondata o inammissibile e risulti proposta con colpa grave, come forma di abuso dello strumento processuale.
- Ai fini delle spese di lite, la soccombenza va apprezzata in relazione all'esito complessivo dell'impugnazione; la mera allegazione di avere esercitato il diritto di difesa non basta a superare una condanna specificamente motivata.
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